Idoneità tecnico professionale e lavori in appalto
Come portare avanti la verifica della idoneità tecnico professionale di imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi? Quasi ogni giorno i nostri Clienti ci chiedono come effettuare questa attività nei confronti di imprese o lavoratori autonomi. Si tratta sicuramente di un tema molto attuale e delicato. Cerchiamo di capire come procedere.
Anzitutto occorre fare una grande differenza tra i possibili lavori affidati in appalto. Possiamo infatti avere a che fare con dei lavori cosiddetti “ordinari” o con dei lavori che rientrano nella definizione di “cantiere temporaneo o mobile”.
Dunque sostanzialmente possiamo trovarci ad avere a che fare con un “cantiere” oppure no. E’ bene fare questa prima distinzione.
Ciò perché l’attività di verifica della idoneità tecnica professionale delle imprese. Nonché dei lavoratori autonomi coinvolti nell’appalto. Si differenzia proprio in funzione di questo aspetto.
Nel corso dell’articolo ci concentreremo in particolare agli appalti privati rispetto a quelli pubblici.
Lavori che non rientrano nella cantieristica, come verificare la idoneità tecnico professionale?
In relazione a questo caso le indicazioni per la valutazione della idoneità sono date dall’art. 26 del D.Lgs n 81/2008 comma 1 lettera a).
Questo riguarda gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione. Prevede a carico del datore di lavoro committente che affida dei lavori in appalto. Ovvero mediante contratto d’opera o di somministrazione all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa. Nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, una verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.
A dire il vero l’articolo scritto nel 2008 fa riferimento a un decreto. Quello previsto dall’art. 6 comma 8 lettera g) del testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
Ad oggi però questo decreto non è ancora arrivato per cui, in sua assenza, per la verifica della idoneità tecnico professionale bisognerà procedere almeno alle seguenti attività:
- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- acquisizione dell’autocertificazione da parte delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
E per quanto riguarda i cantieri temporanei?
In questo caso il discorso legato alla verifica di idoneità tecnico professionale cambia molto. Si fa sempre riferimento al D.Lgs 81/08 ma non all’art. 26. In questo caso i riferimenti sono al Titolo IV ed, inoltre, all’ Allegato XVII.
Prima di addentrarci nel discorso però è bene inquadrare bene cosa si intende per “cantiere”. A riguardo l’art. 89 è chiaro. E’ “cantiere” qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato in allegato X.
Andando quindi a vedere quello che è indicato in allegato X del testo unico sicurezza, ai fini della idoneità tecnico professionale, si leggono una nutrita serie di lavori. Nello specifico:
- I lavori di costruzione, manutenzione e riparazione. Nonché demolizione, conservazione e risanamento. Ma anche la ristrutturazione o equipaggiamento. La trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee.
Siano esse in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali. Comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Nonché le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche.
Oltreché, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; - Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi. Nonché il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Una osservazione
Non è questo il momento di approfondire il discorso però abbiamo capito che per “cantiere” la norma intende una grandissima quantità di attività lavorative. Pertanto capita spesso di trovarsi a dover gestire cantieri più o meno grandi e complessi.
Almeno, dunque, un concetto è chiaro. Non è l’importo dell’opera che fa o meno un “cantiere”. Insomma non bisogna per forza trovarsi di fronte ad Expo 2015. Oppure alla realizzazione di un grattacielo per poter dire che si ha a che fare con un cantiere.
Venendo quindi alla verifica della idoneità tecnico professionale …
Chiarito quello che la norma intende per “cantiere”. Per svolgere tale verifica in questo ambito bisognerà seguire quanto indicato in allegato XVII del D.Lgs 81/08.
Questo allegato riporta l’elenco minimo dei documenti che le imprese devono esibire per la verifica di idoneità tecnico professionale e consiste in:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008
- documento unico di regolarità contributiva
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008
mentre invece per i lavoratori autonomi ai fini della verifica di idoneità tecnico professionale sono richiesti i seguenti documenti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal decreto legislativo
- documento unico di regolarità contributiva
Chiaramente si ritiene che tutti i punti chiesti ai lavoratori autonomi ai fini della verifica di idoneità tecnico professionale debbano essere chiesti, a maggior ragione, anche alle imprese.
Ma non finisce qui
Tutto questo non basta. Infatti con la lettera b) del comma 9 dell’art. 90 il legislatore stabilisce che si effettui una ulteriore verifica sulle imprese esecutrici riguardante la loro organizzazione. Nonché la regolarità della loro posizione nei confronti degli istituti assicuratori. Oltreché il rispetto dei contratti collettivi.
In base a tale comma lettera b) infatti le imprese esecutrici devono esibire ai fini della verifica di idoneità tecnico professionale. Oltre alla documentazione indicata in precedenza. Anche:
- una dichiarazione dell’organico medio annuo. Distinto per qualifica. Nonché corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
Il legislatore, comunque, ha inteso introdurre delle semplificazioni documentali. Queste riguardano però soltanto i lavori di cui al comma 11.
Cioè i lavori privati per i quali non è richiesto il permesso di costruire. In tal caso è sufficiente rispettare quanto indicato dall’art. 90 comma 9 lettera a secondo periodo.
Cioè le imprese ed i lavoratori autonomi devono presentare al posto della documentazione indicata in precedenza (allegato XVII) “solo”:
- il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato;
- il documento unico di regolarità contributiva;
- la autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.
Mentre invece al posto della documentazione di cui alla lettera b) dell’art. 90 comma 9:
- il documento unico di regolarità contributiva;
- una autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
Chi deve svolgere la verifica della idoneità tecnico professionale?
Partiamo da un presupposto. L’obiettivo della verifica di idoneità tecnico professionale è chiaro. Si tratta di aggiungere un tassello importante ai fini di garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori che sono coinvolti nell’appalto.
Per quanto riguarda i lavori che non si configurano come “cantiere” il compito in questo caso è affidato dal testo unico sicurezza al datore di lavoro. Mentre invece quando ci troviamo all’interno di un “cantiere” non si parla più di datore di lavoro. Bensì assumono rilievo due figure che sono quella del “committente” e del “responsabile dei lavori”.
La norma definisce il committente come il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata. Indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Il responsabile dei lavori è invece il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal testo unico sicurezza.
Dunque portare avanti l’attività di verifica della idoneità tecnico professionale sarà compito del responsabile dei lavori o, nel caso questo non fosse stato designato da parte del committente. Sarà un compito che ricade direttamente su quest’ultimo.
Responsabile dei lavori o no … questo è il dilemma!
Un piccolo approfondimento sulla figura del responsabile dei lavori. Per quanto detto capiamo che il responsabile dei lavori non è una figura obbligatoria che deve essere presente in ogni cantiere.
La legge infatti non obbliga a nominare un responsabile dei lavori. Se però tale designazione non viene fatta si affidano automaticamente tutte le sue funzioni ed incombenze al committente.
Chi riveste questo ruolo in sostanza deve garantire che il cantiere rispetti tutte le condizioni di sicurezza basilari. Ciò per fare in modo che gli operai non si facciano male. Quindi la persona incaricata dal committente dovrebbe conoscere bene le condizioni del cantiere. Dovrebbe essere in grado di individuare i possibili pericoli, e indicare quali provvedimenti adottare per risolverli.
Per ora ci limitiamo solo a dire che il Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) dice chiaramente che il responsabile dei lavori risponde del suo operato sia a livello civile che penale.
In conclusione consigliamo a tutti i committenti di rivolgersi a persone competenti e di farsi consigliare, prima che sia troppo tardi. Potete approfondire come sempre leggendo anche gli altri articoli o contattandoci per avere supporto ed assistenza.