PIMUS e sicurezza ponteggi, di cosa si tratta?
Analizziamo insieme cos’è il PIMUS, a cosa serve e quali informazioni deve dare.
PiMUS: cos’è
Il PiMUS è un documento operativo, contenente una serie di indicazioni per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio, affinché sia tutelata la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.
Il PiMUS è obbligatorio per tutti i cantieri ogni qual volta si preveda l’uso di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori.
Dunque deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio, all’uso e allo smontaggio dei ponteggi, al fine di garantire:
- la sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere e utilizzano il ponteggio
- la sicurezza degli altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione
Chi può redigere il PiMus
Il Testo Unico per la Sicurezza prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di redigere il PiMUS.
In particolare, l’articolo 136 (Montaggio e smontaggio) prevede che nei lavori in quota, il datore di lavoro deve provvede a redigere a tramite una persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).
Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto. Deve valutare le condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione. Nonché in ciascuna fase di lavoro prevista.
Il piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.
Il PiMUS è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Chi deve firmare il PiMUS
La norma non chiarisce quali siano i requisiti che deve possedere la persona che deve firmare il PiMUS, ma si limita a definirlo “persona competente”.
L’art. 136 del dlgs 81/2008 prevede che
nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).
In funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Non sono previsti particolari requisiti per chi firma il PiMUS.
Tuttavia, si ritiene che per persona competente si possa intendere:
- il datore di lavoro che ha già maturato esperienze
- il tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio
- il preposto con sufficiente esperienza
- l’RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso
Quando è obbligatorio?
Il PiMUS è obbligatorio per le seguenti tipologie di ponteggio:
- Ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto
- Impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi
- Ponteggi realizzati con elementi in legno
II PiMUS non deve essere redatto per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali:
- ponti su ruote (trabattelli)
- ponti su cavalietti
- parapetti
- ecc.
Quali sono i contenuti che deve avere?
Nell’allegato XXII del D.Lgs. 81/08 sono specificati i contenuti minimi previsti nel PiMUS.
Oltre ai dati identificativi relativi a luogo di lavoro, datore di lavoro, squadra degli addetti (compreso il preposto) e tipologia di ponteggio, il PiMUS deve includere anche:
- disegno esecutivo del ponteggio, con indicazione di: generalità e firma del progettista, sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, appoggi e ancoraggi;
- progetto del ponteggio, quando previsto;
- illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, con le sequenze “passo dopo passo”. Nonché la descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le operazioni. Ancora, elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni ed elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
- descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
- indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.
Altre indicazioni
Per quanto riguarda le indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata“), andranno specificate anche:
- planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio (con indicazioni relative a delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.);
- modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);
- nel PiMUS dovranno trovare spazio le modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.;
- descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato e ai relativi punti di ancoraggio;
- descrizione delle attrezzature impiegate nelle operazioni e loro modalità di installazione e uso;
- misure di sicurezza da adottare in caso di linee elettriche aeree nude in tensione, presenti nelle vicinanze del ponteggio;
- tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
- misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) che possono pregiudicare la sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
- misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti.
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