Test antidroga lavoro: responsabilità e consapevolezza
Sempre più spesso capita di sentire di test antidroga sul lavoro. Cerchiamo di capire di cosa si tratta ed in quali casi sono necessari. In caso di positività cosa succede? Quali responsabilità ci sono?
Non accade purtroppo di rado di leggere o ascoltare in TV notizie di incidenti, in particolare su strada, dovuti anche all’uso di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche.
Per garantire la sicurezza sul posto di lavoro il testo unico affida al medico competente un ruolo importante. L’art. 41 infatti descrive in dettaglio l’attività di sorveglianza sanitaria che questo è chiamato a portare avanti per conto del datore di lavoro.
Al comma 4 si legge che nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento. Le visite mediche devono essere anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza. Nonché di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Dunque il cosiddetto test antidroga sul lavoro.
Come garantire la sicurezza sul lavoro nei confronti di sostanze stupefacenti
I riferimenti normativi sono il provvedimento del 30 ottobre 2007 e quello del 18 settembre 2008. Nell’allegato I del primo provvedimento sono indicate le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
Sono queste le mansioni per le quali è previsto questo tipo di accertamento. Tra di loro si possono notare molte attività che vanno dagli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra agli addetti alla produzione e vendita di esplosivi. Passando ovviamente per il settore dei trasporti.
Dunque tutte le persone che svolgono in ambito lavorativo una delle attività indicate in questo allegato devono sottoporsi al cosiddetto test antidroga per garantire la sicurezza sul lavoro. Sono solo ed esclusivamente queste categorie di lavoratori quelle tenute a fare questo tipo di test e non altre.
L’introduzione dei test antidroga sul lavoro
A questo punto il problema era dato dal fatto che non erano indicate procedure da seguire per portare avanti questo tipo di attività molto delicata. L’anno successivo, con il provvedimento del 18 settembre 2008 sono state fornite.
Anzitutto sono state chiarite le matrici che è possibile utilizzare per portare avanti questo tipo di test. Su tutte è possibile effettuate il test delle urine o quello del capello.
Sono state date indicazioni sul campione di urina (o altro) da prelevare. Nonché sul tipo di sostanze da ricercare e sui valori soglia da non superare. Tra le sostanze da ricercare si annoverano le seguenti:
- Oppiacei metaboliti
- Cocaina metaboliti
- Cannabinoidi (THC)
- Amfetamina, metanfetamina
- MDMA
- Metadone
L’intento della norma
L’obiettivo di questa norma è duplice. Da un lato mira a garantire un ambiente di lavoro sicuro e privo di rischi per la sicurezza dovuti a questo fattore. Dall’altro, mira al recupero dell’eventuale lavoratore che risulta positivo al test.
In caso di esito positivo al test antidroga sul lavoro infatti la legge vieta il licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro. Anzi, prevede, l’attivazione di una complessa procedura.
Anzitutto il medico competente deve dichiarare temporaneamente non idoneo alla mansione specifica il lavoratore. Ovviamente di ciò dovrà informare sia il diretto interessato che il datore di lavoro.
Tale giudizio potrà essere modificato positivamente se verrà esclusa dal SERT una condizione di tossicodipendenza o venga attestato il positivo recupero. Ciò vuol dire che, della situazione, dovrà essere informato il SERT territorialmente competente.
Il Datore di lavoro, dal suo canto, non potrà chiaramente continuare ad utilizzare il lavoratore nella stessa mansione. Né in nessuna di quelle indicate nell’Allegato 1 del Provvedimento del 30 ottobre 2007.
Il ragionevole dubbio per eseguire test antidroga sul lavoro
Tra i vari accertamenti previsti il Provvedimento prevede anche l’accertamento per ragionevole dubbio. Cioè in casi di sospetto il datore di lavoro può richiedere al medico competente di eseguire il test antidroga sul lavoro.
Chiaramente devono esserci indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite. Inoltre tali segnalazioni di ragionevole dubbio vanno fatte in via cautelativa e riservata.
Dunque potrebbe succedere che un lavoratore che ha fatto il test da poco. Ad esempio due mesi. Sia richiamato nuovamente a svolgerne uno nuovo proprio per questo motivo.
In cosa consistono gli accertamenti?
Esistono diversi livelli di accertamenti. I test antidroga sul lavoro di primo livello. Come detto. Prevedono una visita medica ed un test screening sulla matrice biologica dell’urina per individuare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti.
In caso di positività al test analitico di conferma o in caso di sospetto clinico fondato. Il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore il giudizio di temporanea inidoneità alle mansioni che comportano particolari rischi per l’incolumità e la sicurezza propria e di terzi. Ed invia il lavoratore o la lavoratrice al SERT del comprensorio sanitario di appartenenza.
Ciò anche per l’esecuzione degli accertamenti di secondo livello. Questi consistono in una visita specialistica e in ulteriori accertamenti sulla matrice urinaria. Eventualmente, su indicazione del medico del SERT, è possibile anche effettuare il test sul capello. Il test del capello è infatti più preciso ed è in grado di rilevare un consumo di sostanze illecite anche a mesi di distanza dall’assunzione.
I dubbi interpretativi sui test antidroga sul lavoro
In seguito all’entrata in vigore di questi provvedimenti sono stati molti i dubbi interpretativi legati alle mansioni per le quali è previsto questo test antidroga sul lavoro oppure no.
Ad esempio, col passare del tempo ci si è chiesti se chi guida il classico carrello elevatore sia tenuto o meno a sottoporsi a questi test. Oppure chi guida una piattaforma di lavoro elevabile.
Sul punto è intervenuto anche il ministero della salute e ci sono state diverse leggi regionali e chiarimenti. Le varie Regioni, tra queste le più attive sono sicuramente la Lombardia e il Piemonte. Come il Veneto e l’Emilia-Romagna. Hanno pubblicato diverse leggi regionali.
La situazione odierna dunque vede una applicazione della norma a macchia di leopardo nel senso che le modalità e le indicazioni fornite non sono sempre state uniformi. Dunque nelle varie regioni d’Italia ci sono varie leggi ed indicazioni da seguire. Questo sicuramente non aiuta l’applicazione della norma.
L’aggiornamento ed il miglioramento normativo fermo al palo…
Tra l’altro, sempre in merito al test antidroga sul lavoro, da diversi anni ormai si sta elaborando un nuovo ed aggiornato elenco delle mansioni. Ciò anche per uniformare questa disciplina con la normativa in tema di prevenzione dalla assunzione di bevande alcoliche.
Il 13 luglio 2017 è stato approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il nuovo testo dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tale accordo abrogherà, una volta che entrerà in vigore, gli accordi del 16/03/2006 e 30/10/2007 riguardanti rispettivamente i controlli alcolimetrici ed i controlli sulla tossicodipendenza. Le principali novità che si vogliono ottenere con il nuovo accordo sono diverse.
Uniformare le mansioni da sottoporre al test antidroga sul lavoro ed a quello sull’alcol
I due vecchi allegati che indicavano le attività sono stati abrogati e sostituiti da un nuovo elenco unificato. Questo individua le attività ad elevato pericolo di infortunio, comportante gravi conseguenze per l’incolumità. Nonché la salute del lavoratore, degli altri lavoratori e dei terzi nello svolgimento delle mansioni specifiche. Per le quali sia prevista la sorveglianza sanitaria per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
In particolare alcune attività per le quali prima era previsto solamente il test alcolimetrico ora dovranno effettuare anche l’accertamento relativo alla tossicodipendenza. Ad esempio attività nel settore dell’edilizia o delle costruzioni in quota ad altezza superiore ai 2 metri.
Nonché attività comportanti l’obbligo della dotazione di armi. Se infatti ad esempio pensiamo a tutto il personale impiegato nei vari istituti di vigilanza su tutto il territorio nazionale capiamo bene come questo aspetto sia tutt’altro che trascurabile.
La periodicità dei controlli
Nuove regole anche sulla periodicità dei controlli. Questa viene stabilita dal medico competente. Dunque la responsabilità in merito a questa scelta spetta unicamente a questo professionista. Tuttavia l’accordo prevede che non si possa andare oltre una periodicità almeno triennale.
La gestione di rischi significativi
Se dalla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro emergono particolari rischi derivanti dall’abuso di alcol e/o dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Si prevede che il datore di lavoro debba richiedere lo svolgimento di controlli dell’idoneità al lavoro alla commissione costituita presso l’ASL.
La gestione immediata dei casi sospetti
Uno dei tenti problemi degli ultimi anni riguardante la tematica in questione era dato dal fatto di poter svolgere dei test antidroga sul lavoro (come per l’alcool) nell’immediatezza laddove un lavoratore si presentava in condizioni psico – fisiche evidentemente alterate.
Il nuovo regolamento prevede la possibilità per il datore di lavoro di richiedere test rapidi a sorpresa nel caso che il lavoratore si presenti in evidenti condizioni alterate da alcol o droga. Il limite in tal caso sarà l’eventuale immediata disponibilità da parte del medico competente a poter effettuare tale tipo di test nonché la gestione di tutte le eventuali possibili conseguenze.
Il nuovo accordo conferma la sospensione del lavoratore dal turno lavorativo in caso di mancata presentazione o rifiuto ad eseguire i test.
Inoltre c’è la possibilità per gli organi di controllo di programmare test con etilometro omologato in occasione dei sopralluoghi nei settori a maggior rischio. Si prevede quindi che dovranno arrivare dei chiarimenti circa i settori considerati a maggior rischio.
Cliccando sui pulsanti di seguito è possibile scaricare i due protocolli ed il testo dell’Accordo del 7 luglio 2017 con il relativo allegato.