I lavoratori hanno l’ obbligo di eleggere l’ RLS?
Sempre più spesso ci viene chiesto se i lavoratori hanno l’obbligo di eleggere il RLS o meno. A riguardo se ne sentono di tutti i colori. Proviamo insieme a chiarire la questione.
L’elezione del RLS
Per poter rispondere alla domanda se i lavoratori hanno l’obbligo di eleggere l’RLS dobbiamo inquadrare la situazione.
Il D.Lgs 81/08 che è il testo di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’art. 47 prevede che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto. Ovvero designato dai lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Dunque in base al D.Lgs 81/08 ed anche alla noma europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro il datore di lavoro non entra nel merito di tale nomina. Infatti i commi 2 e 3 dell’art. 47 specificano che il RLS è eletto direttamente dai lavoratori nell’ ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ove presenti. Quest’ultima ipotesi in caso di aziende con più di 15 lavoratori.
Dunque riassumendo l’art. 47 indica il numero e le modalità con cui viene eletta tale figura:
- Viene eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive;
- Nelle aziende o unità produttive fino a 15 addetti sono previste diverse possibili modalità. Cioè l’elezione diretta da parte dei lavoratori. Oppure l’individuazione per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto;
- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In loro assenza è eletto dai lavoratori al loro interno.
Da notare come non sia fissato un numero minimo al di sotto del quale tale designazione non è necessaria. Per cui in ogni caso se in un sito produttivo è presente almeno un lavoratore deve essere prevista la nomina di questa figura.
Ma è così necessario per i lavoratori eleggere il RLS?
In materia di sicurezza sul lavoro la figura del RLS è molto importante ai fini della corretta adozione delle misure di prevenzione. Si tratta di una figura di riferimento per i lavoratori. Non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività.
Le modalità di esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Le sue funzioni sono incompatibili con quelle di Responsabile o di addetto del SPP.
Le attribuzioni del RLS sono indicate nell’art. 50 del testo unico e, su ogni singola lettera indicata si potrebbe discutere a lungo. Tuttavia l’obiettivo di questo articolo non è quello di analizzare le attribuzioni di questa figura. Piuttosto quello di capire se i lavoratori hanno l’obbligo di eleggere l’RLS o meno. Vediamo dunque di seguito solo alcune brevi informazioni importanti.
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione. Nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà che gli sono riconosciute.
Il D.Lgs 81/08 ha risolto inoltre l’annoso problema della consegna agli RLS del documento di valutazione. Questa avviene a richiesta del medesimo. Avendo l’obbligo di rispettare il segreto industriale e il vincolo di consultazione in azienda.
E’ stato inoltre chiarito come il termine “riceve” presente nel testo unico riferito alle informazioni provenienti dagli organi di vigilanza. Indichi un preciso dovere del datore di lavoro a consegnare la documentazione prevista. Senza che sussista l’obbligo per il RLS di richiederla.
E se il RLS non viene eletto?
Se non si procede alle elezioni previste la norma prevede che le funzioni di RLS sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di comparto. Salvo diverse intese in ambito contrattuale.
I lavoratori comunicano la mancata elezione del RLS al datore di lavoro. Quest’ultimo dunque procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all’art. 51. Questo affinché si possa procedere alla assegnazione dei rappresentanti territoriali.
Il D.Lgs 81/08 definisce le modalità di elezione o designazione dei rappresentanti territoriali o di comparto. Queste figure esercitano le competenze del RLS previste nell’art. 50. Secondo i termini e le modalità stabilite con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS.
Le modalità di elezione o designazione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali.
I lavoratori hanno l’obbligo di eleggere l’RLS?
Per quanto detto finora possiamo dunque dire che la nomina del RLS è dunque un diritto dei lavoratori e non un obbligo. Ben possono verificarsi infatti situazioni in cui in aziende non è eletto o designato il RLS.
Da un lato dunque è chiaro che, dal momento che il RLS non è un ruolo che si ricopre “di fatto”. A differenza di datori di lavoro, dirigenti e preposti. E’ chiaro quindi il fatto che non si possa “obbligare” un lavoratore a ricoprire tale ruolo.
Tuttavia, al tempo stesso, la norma prevede che, in generale, nessuna azienda possa essere sguarnita di tale figura. Questa infatti è posta a garanzia della sicurezza in azienda. Proprio per questo motivo, di contro, il compito del datore di lavoro sarà comunque quello di dimostrare di aver fatto il possibile per garantire la presenza di tale figura in azienda. Sia esso un lavoratore interno all’azienda o un rappresentante territoriale.