Segnaletica stradale, occhio alla sicurezza
Per quanto riguarda la segnaletica stradale possiamo dire che riveste particolare importanza il dettato normativo di cui all’art. 2 del DM 22 gennaio 2019. Vediamo insieme di cosa si occupa questo decreto ed a cosa fare attenzione per garantire la sicurezza nei cantieri stradali.
Il decreto del 22 gennaio 2019
Il decreto in questione si occupa della valutazione e delle procedure di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale. Cioè analizza la segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Questo decreto ha abrogato quello delle scorso 4 marzo 2011. Esso prevede per l’attività di apposizione della segnaletica. Nonché per la segnalzione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare.
Che i gestori delle infrastrutture, come definiti dall’art. 14 del CdS. Nonché le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie. Applichino almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I.
Dell’adozione e applicazione dei criteri in questione viene data evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs 81/08. In altre parole cioè, nel DVR, nel DUVRI, nel PSC ovvero nel POS.
Il decreto 10 luglio 2022 che è diretto ai responsabili della messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica stradale temporanea. Includendo in pratica tutti il lavoro dei progettisti e delle imprese.
Nonché degli addetti alla posa della segnaletica stradale. Ha come scopo quello di rappresentare attraverso numerosi esempi pratici le modalità di applicazione delle norme inerenti ai segnali stradali temporanei definiti dall’art. 21 del nuovo CdS. Nonché dagli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso Codice.
Gli schemi per la segnaletica stradale
Il documento quindi che si impone all’attenzione di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, eseguono lavori o che intervengono nel campo stradale, contiene tutta una serie di informazioni.
Si parte dalle istruzioni esplicative degli elementi principali della segnaletica stradale temporanea con richiami alle norme. Si prosegue poi con le specifiche dei segnali e dei dispositivi temporanei. Ancora, si passa quindi agli schemi di segnalamento temporaneo corrispondenti a diversi casi come: cantieri fissi, cantieri mobili, incidenti, ecc. Infine vi sono ulteriori importanti informazioni.
Le istruzioni lasciano ai responsabili un certo margine di libertà. Ciò è stato pensato per meglio adeguare le misure da adottare alle situazioni incontrate utilizzando i mezzi subito disponibili. Ovvero da reperire in tempi successivi.
Non c’è una sola maniera di affrontare una data situazione e, per la stessa, il disciplinare spesso fornisce soluzioni alternative. Di contro, gli schemi proposti hanno valore di esempi senza la pretesa di risolvere tutti i possibili casi.
Il decreto 22 gennaio 2019
Nella stessa linea si possono collocare gli allegati del DM 22 gennaio 2019. Questo ha focalizzato l’attenzione sulle fasi di installazione. Nonché rimozione e di manutenzione della segnaletica di cantiere.
Ossia l’attività lavorativa che, unitamente agli interventi eseguiti in emergenza. Ad esempio, per incidenti stradali. Comportano un elevato rischio derivante dalla interferenza con il traffico veicolare.
In particolare, la posa e la rimozione dei coni. Ancora, il tracciamento della segnaletica stradale orizzontale. Costituiscono fasi di lavoro molto delicate per la sicurezza degli operatori.
Il provvedimento in questione indica i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare. Per ogni tratta omogenea vengono redatti i necessari schemi grafici dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee. Con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali.
La giurisprudenza in tema di segnaletica stradale
Sul tema è interessante richiamare un passaggio della Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 12 giugno 2014, n. 13364. In questa si legge che è pacifica, in tema di demanio stradale, la responsabilità dell’ente proprietario o gestore al paradigma dell’articolo 2051 cc.
Tuttavia, l’applicazione di tale regime presuppone un effettivo potere di gestione sul bene. Anche in termini di possibilità di controllo e di tempestivo intervento volto a ovviare alle situazioni di pericolo. E’ questa la ragione per cui, in relazione a situazioni pericolose e non prevedibili. Ovvero non subito risolvibili, si è evocata la distinzione fa strade ubicate nel perimetro urbano e strade extraurbane.
Ovvero si è valorizzato il dato dell’stensione del demanio. Oppure della destinazione dello stesso ad una generalità non determinata di utenti al fine di ricondurre nell’ambito del caso fortuito tutte quelle situazioni. Le quali sfuggendo alla possibilità di controllo continuo e di immediato intervento dell’ente proprietario, non potrebbero dirsi comprese nella sua sfera di effettiva custodia.
Ciò premesso deve tuttavia ritenersi che tale distinzione non abbia ragione di essere invocata in relazione alla adeguatezza della segnaletica stradale. Giacché rispetto ad essa non possono darsi quelle evenienze di non prevedibilità o impossibilità di immediato intervento. Le quali in alcuni casi consentono di escludere, in concreto, un effettivo potere di controllo su beni compresi nel demanio stradale.
E’ evidente, infatti, che l’attività diretta all’ordinaria apposizione. Nonché manutenzione della segnaletica stradale. Non è soggetta a imprevisti di sorta e deve essere realizzata secondo criteri di completezza e adeguatezza per ogni tipo di strada. Ciò con la necessità di tener conto, in ogni caso, delle specifiche del tratto stradale e delle effettive necessità di segnalazione.