Sostanze pericolose, è stretta a partire da inizio anno
Pioggia di nuovi adempimenti a partire dal gennaio scorso a carico di fabbricanti, importatori, distributori e fruitori a valle di sostanze chimiche pericolose per ambiente e salute. Nonché di miscele e articoli che le contengono.
Con il nuovo anno sono scattati infatti i termini finali relativi alla disciplina Reach. Infatti, a vario titolo, gli attori della catena di fornitura avrebbero dovuto. Secondo la disciplina “Reach”. Adottare dei più analitici documenti per le sostanze prodotte.
Comunicare all’Ue le informazioni di sicurezza per la gestione degli articoli che contengono sostanze ad alto rischio. Aggiornare la registrazione presso l’Echa di sostanze e articoli interessati da novità gestionali o qualitative.
Quadro normativo di riferimento per le sostanze pericolose
Le nuove prescrizioni sono arrivate attraverso gli ultimi atti comunitari e nazionali che ruotano intorno al regolamento 1907/2006/Ce. Cioè il provvedimento madre in materia di “Registration, Evaluation and Authorization of Chemical substances”. Ossia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, meglio noto con il già citato acronimo.
La disciplina Reach impone, lo ricordiamo, la preventiva registrazione presso la competente Agenzia uropea (Echa) delle sostanze chimiche. Anche contenute in miscele ed articoli, che si intende fabbricare o importare nell’Ue oltre certe quantità.
Ancora, l’autorizzazione e il rispetto di particolari prescrizioni per produzione, import e utilizzo professionale di quelle ad elevata pericolosità. Obblighi di informazione sia all’Ue che agli attori della catena di fornitura sulle specifiche dei prodotti in questione. In ciò comprendendo anche le mutazioni rilevanti dei dati in precedenza trasmessi.
Cos’è il Reach?
Prima di addentrarci ulteriormente nelle novità è forse il caso di inquadrare meglio il Reach.
Il Regolamento (CE) n.1907/2006, cosiddetto REACH, è una normativa integrata. Ha per obiettivo la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche.
Mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Aspira al contempo a mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.
Attraverso il REACH è possibile ottenere maggiori e più complete informazioni sulle proprietà pericolose dei prodotti manipolati. Nonché sui rischi connessi all’esposizione e sulle misure di sicurezza da applicare.
Il REACH introduce una rilevante novità rispetto al precedente regime normativo. Stabilisce, infatti, il principio per cui spetta all’industria la responsabilità di gestire i rischi delle sostanze chimiche. Nonché di fornire informazioni sulla sicurezza delle sostanze che produce, utilizza o immette sul mercato.
I produttori e gli importatori di sostanze chimiche sono, pertanto, obbligati a raccogliere informazioni sulle proprietà delle sostanze. Ciò affinché siano poi gestite in sicurezza. Nonché a trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede ad Helsinki (Finlandia). In caso contrario, non è consentito loro di produrle, importarle o immetterle sul mercato.
La sicurezza sul lavoro
Il D.Lgs 81/08 prevede che i datori di lavoro devono. In relazione agli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o prodotti nel corso delle lavorazioni. Effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Precisiamo che, in generale, non è vietato esporre un lavoratore a sostanze chimiche. A riguardo torna utile il concetto di “dose”. La norma infatti prevede che le varie sostanze pericolose presentino una serie di valori limiti di esposizione professionale. Questi non devono essere superati per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Tuttavia però i lavoratori possono avere la necessità di dover svolgere attività che li espongono a valori superiore a quelli di “sicurezza”. In tal caso devono essere adottate delle misure di protezione e prevenzione. Ad esempio l’adozione di dispositivi di protezione, la sorveglianza sanitaria e così via.
Dunque in funzione dei rischi che le sostanze pericolose presentano anche legati alle fasi di lavoro. Sarà cura del datore dimostrare che nello specifico lavoro sono state adottate adeguate misure di sicurezza.
Nuove schede di sicurezza per sostanze pericolose
Prima tra le novità è stato l’aumento. A partire dal 1° gennaio 2021. Delle informazioni su rischi per ambiente e salute da indicare per forza nelle schede di dati di sicurezza di nuova emissione.
Ossia dei documento che devono accompagnare determinate sostanze e miscele pericolose lungo la catena di fornitura per consentire l’adozione delle necessarie misure preventive e protettive.
Interessati da quest’obbligo sono i fornitori di sostanze e miscele. Ossia i fabbricanti, che predispongono a monte le “Sds”, gli importatori nell’Ue. Ancora, i fruitori e i distributori che le immettono sul mercato.
A stabilirlo è il regolamento 2020/878/Ue che ha sul punto modificato il provvedimento madre Reach. Le schede di sicurezza devono accompagnare, in particolare, le sostanze pericolose ex regolamento 1272/2008/Ce. Quelle persistenti, bioaccumulabili o tossiche. Ancora, quelle candidate ad essere sottoposte ad autorizzazione rispondenti ad altre particolari specifiche ex disciplina “Reach”.
Le schede già esistenti allo scattare del nuovo anno possono però continuare ad essere fornite fino al 31/12/2022. Fermo restando l’obbligo di aggiornarle in caso di nuove evidenze di pericolosità, modifiche al regime autorizzativo, restrizioni per l’utilizzo.
Articoli con sostanze pericolose
Dal 5 gennaio 2021, invece, i “fornitori di articoli” contenenti sostanze ad alta pericolosità per l’uomo e per l’ambiente. Cioè le c.d. sostanze “Svhc”, in concentrazioni superiori a determinate soglie. Hanno dovuto comunicare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche le informazioni necessarie a consentirne la gestione in sicurezza.
L’obbligo abbraccia produttori, importatori, distributori di articoli e altri attori della catena di fornitura che li immettono sul mercato. La prescrizione arriva direttamente dall’articolo 180 del D.Lgs 152/2006, come riformulato lo scorso 26 settembre 2020 dal D.Lgs 116/2020 in recepimento delle direttive Ue “Pacchetto economica circolare”.
Questo è diretto sia a promuovere la sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure. Sia ad aiutare i gestori di rifiuti a garantire che le sostanze siano intercettate in fase di trattamento dei residui. Nonché che siano isolate prima della produzione di materiali riciclati.
Infatti, a mente della direttiva madre sui rifiuti da cui detto obbligo per i fornitori discende. Le informazioni comunicate dai fornitori sono messe dall’Echa direttamente a disposizione dei gestori dei rifiuti. Nonché dei cittadini che ne fanno richiesta, attraverso la già istituita banca dati online denominata “Scip”.
Aggiornamento registrazione sostanze pericolose
Sono infine attese dall’Echa. A partire dal questo mese di marzo 2021. Le segnalazioni sulle ultime variazioni dei dati di registrazione.
Per le quali fabbricanti o importatori di sostanze. Nonché articoli. Hanno accusato a partire dal dicembre 2020. A dettare il calendario è il regolamento 2020/1435/Ue direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dall’11 dicembre scorso.
Esso, in attuazione dell’omonimo provvedimento madre Reach, ha specificato i termini finali entro cui i soggetti. I quali hanno già effettuato la registrazione delle sostanze presso l’Agenzia Ue devono provvedere ad aggiornarla. Ciò alla luce di nuove informazioni pertinenti sopraggiunte.
In particolare dovranno essere comunicate all’Echa secondo precise tempistiche le variazioni del proprio status giuridico. Modifiche quali/quantitative delle sostanze chimiche.
Intervenute nuove informazioni su rischi connessi. Mutamenti di classificazione ed etichettatura. Variazioni necessarie in seguito all’aggiornamento delle norme tecniche Reach.
Le tempistiche per gli aggiornamenti variano in base alla complessità delle informazioni da comunicare. Vanno dalla stretta deadline di tre mesi dal verificarsi del nuovo evento. Da cui la citata prima data del marzo 2021 calcolata dal dicembre 2020, al più ampio arco di 12 mesi per le modifiche più complesse.
Materiali di recupero da rifiuti
Le novità 2021 interessano anche la filiera dei rifiuti. In base alla rinnovata disciplina dell’end of waste prevista ex dlgs 152/2006. I soggetti che per la prima volta commercializzano o utilizzano un materia che ha cessato, a seguito di recupero, di essere considerato rifiuto.
Il quale però non è stato ancora immesso sul mercato. Devono in via preliminare aver adempiuto alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Normativa tra cui figura la disciplina Reach.
Il regolamento 1907/2006/Ue sottopone anche le sostanze di recupero, ricorrendone i presupposti quali – quantitativi, agli adempimenti previsti per le altre sostanze chimiche.
Le risparmia dagli obblighi di registrazione, valutazione e sicurezza chimica. Tuttavia però non da quelli di autorizzazione e restrizioni. Solo quelle già registrate e le cui informazioni siano disponibili nello stabilimento che effettua il trattamento dei rifiuti.