Committente e sicurezza nei lavori in appalto
Andiamo a vedere più da vicino chi è il committente nei lavori in appalto e quali sono le sue responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. Parliamone insieme approfondendo la questione.
A dire il vero già in passato avevamo affrontato questo discorso partendo proprio dallo studio di una sentenza. Nello specifico ci si chiedeva chi fosse questa figura in un caso specifico. La situazione riguardava l’analisi della coincidenza tra la figura del proprietario dell’opera che se ne avvantaggia e colui che la appalta.
Ora andiamo ad approfondire la questione pensando al caso generale e facendo riferimento al decreto legislativo 81/08.
Chi è il committente in un lavoro in appalto
In buona sostanza possiamo dire che il “committente” viene ad essere il “datore di lavoro” del cantiere. In quanto datore di lavoro sarà la persona che ha il potere decisionale e di spesa relativo alla gestione della sicurezza in cantiere.
La norma, come sappiamo, lo definisce come colui per conto del quale l’opera viene realizzata. Il motivo è presto detto: di solito si tratta di colui che “mette i soldi” e decide il da farsi. Dunque avrà il potere decisionale e di spesa. Pertanto la sicurezza nella esecuzione dei lavori sarà una sua responsabilità.
In caso di infortuni sul lavoro in cantiere il committente potrà risponderne in prima persona qualora non abbia ottemperato a tutta una serie di obblighi. Questi obblighi sono indicati in modo chiaro nel D.Lgs 81/08 al Titolo IV che riguarda proprio i cantieri.
Infatti nel Testo Unico Sicurezza, la figura del committente è presa in considerazione proprio in questo tipo di situazioni. Dunque stiamo certamente parlando di una persona fisica. Questo anche perché essendoci delle responsabilità penali non sarebbe possibile avere una persona giuridica per committente.
Il responsabile dei lavori
La norma però prevede una possibilità. Si tratta di un qualcosa di “simile” ma assolutamente non uguale alla delega di funzioni prevista all’art. 16 del D.Lgs 81/08.
Infatti volendo il committente può nominare un responsabile dei lavori. Questo può essere il progettista dell’opera, il coordinatore per la sicurezza o un terzo poco importa. L’importante è che sia una persona competente ed in grado di svolgere i compiti assegnati.
Qualora si dovesse procedere in questo senso, cioè con la nomina di un responsabile dei lavori. Sarà quest’ultimo a dover far fronte a tutte le incombenze in materia di sicurezza previste in capo al committente.
Per cui in quest’ultimo caso il “committente”, a patto di aver fatto una scelta ben ponderata del responsabile dei lavori non avrà più alcuna responsabilità nella sicurezza del cantiere. Chiaramente però, in generale, non dovrà interferire nelle scelte e nell’attività di cantiere.
La nomina di un responsabile dei lavori è di fatto una possibilità che la legge lascia al committente nell’interesse di tutti. Da un lato infatti le maestranze che opereranno in cantiere saranno garantite dall’operato di una persona competente. Dall’altro invece il committente, che magari nella vita si occupa di altro e non è affatto un esperto della normativa in materia di sicurezza, potrà tutelarsi con questa nomina.
Dunque come dire: “Caro committente sei avvisato del fatto di avere delle responsabilità. Se non ritieni di potervi far fronte in modo adeguato ti concedo anche la possibilità di affidarle ad un terzo competente e preparato.”.
Dunque poi, se dovesse verificarsi un infortunio non giustificarti dicendo che non eri in grado di gestire la sicurezza in cantiere perché non sei un esperto. Insomma sembrerebbe proprio valere il vecchio adagio: “uomo avvisato mezzo salvato”.
Quali responsabilità ha il committente
Andiamo dunque a vedere quali sono a questo punto le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori. Possiamo sicuramente dire che questi non ha la responsabilità della redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Infatti questo compito graverà sul coordinatore per la progettazione dell’opera.
Altresì, non avrà nemmeno il compito di raccogliere la documentazione secondo cui ogni impresa o lavoratore autonomo che opera in cantiere dichiara di aver letto il PSC. Nonché di verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici.
Ma allora quali sono gli obblighi di questo committente? Sono indicati all’art. 90 del D.Lgs 81/08. Nello specifico egli andrà a prendere in considerazione il PSC ed il fascicolo dell’opera in fase di progettazione.
Dovrà provvedere alla nomina del coordinatore per la progettazione e/o esecuzione in tutti i casi in cui sarà obbligatorio. Inoltre dovrà comunicare tale nominativo a tutte le imprese e lavoratori autonomi che opereranno in cantiere.
Fin qui le cose “facili”. Ora passiamo a quelle più complesse e delicate. Analizziamone due su tutte.
Il rispetto delle misure generali di sicurezza
Viene chiesto al committente di attenersi alle misure generali di tutela indicate nell’art. 15 durante la fase di progettazione.
Già qui ci sarebbe da “tremare”. Infatti, anzitutto non è detto che il committente conosca questi principi generali. Quand’anche li andasse a leggere possiamo garantirvi che la differenza che passa tra una lettura e la messa in pratica “nella realtà” di queste indicazioni è sostanziale.
Si tratta dunque certamente di un aspetto importante, che non può essere trascurato e che richiede conoscenze tecniche.
L’idoneità tecnico professionale
Inoltre egli dovrà verificare l’idoneità tecnico – professionale delle imprese o lavoratori autonomi che opereranno in cantiere. Quest’ultima attività prevede un preciso iter da seguire. Si tratterà di chiedere documentazione e verificarne la correttezza. Si comprende bene dunque come non sia una attività che possa fare chiunque.
Sarà infatti necessario avere una certa conoscenza della materia e sapere “dove mettere le mani”, cosa chiedere e come valutare le possibili situazioni.
Conclusioni
Abbiamo appena iniziato a vedere le principali attività richieste al committente. Per ora ci fermiamo qui. Ne successivi articoli approfondiremo i due punti sopra citati. Intanto però una cosa appare chiara: il ruolo del committente è centrale negli appalti e richiede grande competenza. Siete sicuri che il “fai da te” in queste situazioni si riveli la strada vincente?