Quello del rischio chimico è uno dei temi più complessi tra quelli relativi alla sicurezza. Vi sono normative europee e nazionali che lo prendono in considerazione. Queste perché praticamente in quasi tutti i processi lavorativi svolti negli ambienti di lavoro si è esposti a questo fattore di rischio.
Non a caso il Titolo IX del D.Lgs 81/08 prevede la valutazione del rischio chimico. All’argomento è dedicato tutto il capo I “protezione da agenti chimici” in cui è prevista la valutazione del rischio chimico.
La valutazione del rischio chimico
Inutile dire che questo tipo di rischio non è appannaggio esclusivo delle industrie chimiche. Vi sono infatti regolamenti europei che tipicamente si applicano alle aziende produttrici.
Un agente chimico tuttavia è qualcosa di molto facile da trovare in una miriade di attività lavorative.
Se a questo aggiungiamo il fatto che, in relazione al rischio chimico, il testo unico chiede di fare attenzione non solo agli elementi o alle sostanze chimiche presenti o utilizzate nelle lavorazioni. Bensì, anche a quelli che possono generarsi durante il ciclo produttivo. Ecco che il quadro è completo.
La tutela
Diventa allora necessario portare avanti un lavoro tutt’altro che facile. Certo, si potrebbe pensare che la sorveglianza sanitaria possa risolvere la questione ma non è proprio così.
Anzitutto bisogna valutare con attenzione tutti gli agenti chimici pericolosi e capire quali sono le proprietà pericolose di ognuno di questi.
Fatto ciò occorre poi stimare il rischio chimico in relazione al tipo di esposizione dei lavoratori. A valle di ciò andranno adottate opportune misure di prevenzione e protezione finalizzate ad eliminare o ridurre il rischio in questione.
Certamente bisognerà puntare sulle misure preventive con l’obiettivo di evitare l’insorgenza di una qualsiasi forma di danno. Come fare? ancora una volta ci vengono in aiuto le norme tecniche.