La valutazione del rischio cancerogeno e da agenti mutageni, tenuto conto della potenziale gravità dei danni che queste sostanze possono causare assume un ruolo fondamentale per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro.
Rischio cancerogeno, di cosa stiamo parlando?
Il testo unico sulla sicurezza definisce gli agenti cancerogeni e o mutageni in modo chiaro. Il riferimento è il regolamento 1272 del 2008. Per la precisione l’allegato I di questo regolamento.
Ebbene se la sostanza o la miscela è classificata in categoria 1A o 1B quale sostanza cancerogena o agente mutageno questo è da considerarsi quale agente cancerogeno o mutageno ai sensi del D.Lgs 81/08.
In relazione al rischio cancerogeno l’altra possibilità è quella di avere una delle lavorazioni o sostanze liberate in uno dei processi lavorativi che il D.Lgs 81/08 indica nell’ allegato XLII.
Tra queste, ad esempio, un lavoro che comporta esposizione a polveri di legno duro.
Come procedere
In tutte queste situazioni il datore di lavoro sarà tenuto a valutare i rischi specifici legati al rischio cancerogeno. Dovrà, ove tecnicamente possibile, eliminare il rischio.
Come sappiamo non sempre però questo può essere eliminato. In tal caso, occorrerà porre in essere tutte le necessarie misure preventive e protettive per ridurre al minimo il livello di esposizione.
Oltre a ciò, sarà necessario muoversi anche sul fronte della sorveglianza sanitaria con il medico competente.
Proprio in merito alla esposizione la norma stabilisce il valore limite di esposizione alle sostanze cancerogene. Questi sono indicati nell’ allegato XLIII. Vanno però intesi in modo molto diverso rispetto ai TLV presenti per le sostanze chimiche.
La differenza sostanziale consta nel fatto che una qualsiasi esposizione a sostanze cancerogene o mutagene è da considerarsi sempre “a rischio”. Cioè, a differenza di quanto accade per le sostanze chimiche, non potrà mai essere considerata come “tollerabile” o “giustificabile” una esposizione lavorativa a questo tipo di sostanze.