Assodato che la valutazione del rischio macchine sarà sempre, in ogni caso, necessaria ci preme chiarire un altro punto.
Una premessa necessaria
Spesso si tende a mischiare e sovrapporre vari concetti in modo pericoloso. Infatti tante volte ci viene richiesta una verifica su una macchina ai fini del rispetto dell’Allegato V del D.Lgs 81/08. Altre volte invece ci viene chiesto di portare una macchina alla “fantomatica” marcatura “CE”.
Altre volte ancora invece ci arrivano richieste che si pongono, con molta fantasia, a metà strada. In merito a questo tema ed alla valutazione del rischio macchine è bene sgombrare il campo dai dubbi e fare chiarezza.
Anzitutto sarà possibile applicare l’Allegato V del D.Lgs 81/08 solo alle macchine costruite o messe a disposizione prima dell’entrata in vigore delle Direttive e Regolamenti europei relativi.
Dunque una richiesta di verificare ai sensi dell’Allegato V per una macchina prodotta, ad esempio, nel 2008 può magari aiutare il Cliente in merito alla valutazione del rischio macchina. Tuttavia non ha alcun senso dal punto di vista normativo.
In questo caso, la documentazione che sarà richiesta in caso di controllo, sarà tutta quella prevista dalla “Direttiva macchine”. Dunque, una verifica di adeguamento all’Allegato V non basterà assolutamente.
La Direttiva Macchine
Il riferimento comunitario di settore attualmente in vigore per la conformità delle macchine è la Direttiva 2006/42/CE. E’ attualmente stato proposto il testo del nuovo Regolamento macchine per cui si prevede a breve una ulteriore evoluzione normativa.
Ad ogni modo questo riferimento è di fondamentale importanza per tutte le macchine prodotte o messe in servizio all’interno dell’Unione Europea. Infatti le macchine dovranno rispettare quanto previsto da questa Direttiva e dal relativo decreto di recepimento nazionale.
Tutti i costruttori di macchine devono quindi produrre macchine rispondenti a questa direttiva per poterle vendere nel mercato dell’Unione Europea.