pacchetto di medicazione

Pacchetto di medicazione e cassetta di primo soccorso

Qual’è la differenza tra pacchetto di medicazione e cassetta di primo soccorso? Il contenuto minimo di questi presidi è normato? Facciamo il punto insieme.

Il primo soccorso sui luoghi di lavoro

In tutti i luoghi di lavoro è necessario garantire alcune cose minime in termini di sicurezza. Tra queste la presenza di presidi di primo soccorso.

Spesso però capita di far confusione tra la cassetta di primo soccorso ed il pacchetto di medicazione. Le aziende poco attente infatti incappano nell’errore di dotarsi di presidi non adeguati. Forse meglio, non rispondenti alla norma.

Già perché esiste una norma di riferimento che fornisce tutti i chiarimenti necessari. Inutile dire che se questa non viene rispettata si rischia di andare incontro a sanzioni.

Il pacchetto di medicazione e la gestione del primo soccorso

Le indicazioni a riguardo sono fornite dal dm 388 del 15 luglio 2003. In particolare, il decreto classifica le aziende in tre possibili gruppi.

Questo in funzione del tipo di attività svolta, del numero dei lavoratori e dei vari fattori di rischio. Si avranno così tre possibili gruppi: A, B e C.

E’ compito del datore di lavoro stabilire la categoria a cui appartiene la propria azienda. Al gruppo A appartengono, ad esempio, le centrali termoelettriche gli impianti ed i laboratori nucleari.

Nelle aziende di gruppo C sarà possibile dotarsi del “solo” pacchetto di medicazione. Per le restanti, invece, sarà necessaria la cassetta di primo soccorso.

Si tratta di una scelta ben ponderata. E’ il frutto infatti, come sempre, della valutazione dei rischi. La cosa fondamentale da capire è l’intenzione che sottende la norma.

Non si tratta infatti di un “obolo” da pagare per “star tranquilli”. Per cui è possibile fare una “offerta a piacere”. Tant’è che la norma fissa il contenuto dei presidi. Non dice nulla però sul numero minimo degli stesso né, tantomeno, sulla loro dislocazione.

I presidi previsti in funzione della categoria di appartenenza

Tutte le aziende o unità produttive devono disporre di questi presidi. Se i lavoratori operano in ambienti diversi dalla sede aziendale o unità produttiva dovranno avere almeno un pacchetto di medicazione.

In tutti i casi inoltre i lavoratori dovranno disporre di un mezzo per comunicare. Infatti in caso di emergenza potrebbe essere necessario allertare i soccorsi esterni.

Questi presidi devono inoltre essere tenuti presso ciascun luogo di lavoro adeguatamente custoditi. Discorso analogo vale per il pacchetto di medicazione.

Contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione

Possiamo dire che il contenuto minimo previsto dalla norma per il pacchetto di medicazione e la cassetta di primo soccorso è sostanzialmente “simile”. Possiamo infatti considerare il pacchetto di medicazione come il fratello “minore” della cassetta di primo soccorso.

Questo, si badi, non per importanza. Bensì, solo per quantità del materiale minimo previsto. La motivazione è semplice.

Il pacchetto di medicazione è pensato per tornare utile in certe situazioni. La cassetta di primo soccorso, invece, tornerà utile in altre situazioni. La discriminante è data dal numero di persone e dall’entità dei rischi.

Entrambi dovranno infatti contenere della soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio. Della garza sterile 18 x 40.

Ancora, della soluzione fisiologica sodio cloruro 0,9 %, o un rotolo di cerotto alto cm 2,5. Per non dimenticare i sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari. Su questi aspetti l’unica cosa che cambia è la quantità.

Vi saranno poi dei dispositivi che invece saranno presenti solo nella cassetta di primo soccorso. Su tutti, tra questi, ad esempio, la visiera paraschizzi.

Su parere motivato del medico competente inoltre si potrebbe anche pensare di integrare questo contenuto minimo. Chiaramente in funzione delle necessità.

La formazione degli addetti

Il datore di lavoro deve nominare un numero adeguato di lavoratori per garantire sempre il tempestivo intervento. Le persone nominate dovranno seguire un corso di formazione di durata variabile in funzione del tipo di azienda.

Per le aziende appartenenti al gruppo B o C il corso ha durata di 12 ore. Queste, invece, diventano 16 per le aziende del gruppo A.

E’ previsto anche un aggiornamento periodico con frequenza triennale. La durata sarà di 4 ore per le aziende di gruppo B o C. Mentre sale a 6 ore per le aziende di gruppo A.

L’obiettivo di questi corsi è semplice. Si tratta di fornire le necessarie istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Conclusioni

Ancora oggi troppo spesso ci capita di vedere impiegati presidi non corretti in molte aziende. Tante altre invece non garantiscono un adeguato controllo sulle scadenze del contenuto ecc.

Nelle aziende nostre clienti possiamo provvedere alla verifica periodica di questi presidi. In questo modo garantiamo sempre la piena funzionalità degli stessi sollevando l’azienda da questa incombenza.

Per maggiori informazioni contattaci e resta sempre aggiornato iscrivendoti alla nostra newsletter sicurezza sul lavoro!