art 2087

Art 2087 cc e sicurezza ai tempi del coronavirus

Come muoversi tra D.Lgs 81/08, art 2087 cc, responsabilità penali rischio biologico e quant’altro? Il diffondersi nel corso di queste ultime settimane anche in Italia dell’epidemia da Coronavirus, ribattezzato Covid-19, sta portando sempre più alla ribalta anche il problema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In un quadro così incerto, mentre alcune aziende, giocando di anticipo, sono riuscite a mettere in campo le prime misure di prevenzione a tutela dei propri lavoratori sul luogo di lavoro. Molte altre, probabilmente la maggioranza, si sono trovate del tutto impreparate e, quindi, più confuse sul da farsi.
Peraltro, la direttrice operativa da tenere in questa fase emergenziale non è certamente facile. Occorre infatti riconoscere che l’ultima vera emergenza sanitaria in Italia risale al lontano 1973, con l’epidemia da colera.

Inoltre situazioni del genere non sono state mai espressamente contemplate nella disciplina antinfortunistica di matrice europea che ha dato vita al D.Lgs. n. 626/1994, e al dlgs 81 del 2008.

Art 2087 cc, cosa fare?

Tutto ciò ha indotto, quindi, le aziende e i professionisti a porsi diverse domande. Tra queste, le più ricorrenti, riguardano l’estensione e i limiti dell’obbligazione di sicurezza che grava sul datore di lavoro in questo clima emergenziale.

Di conseguenza quali misure mettere in campo nei confronti di questo rischio specifico? sussiste o meno l’obbligo di procedere anche dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi? quali sono le conseguenti responsabilità?

Per cercare di fornire una prima risposta a questi interrogativi appare necessario, pertanto, procedere a una ricostruzione sistematica della materia. Bisogna cercare di valutare, per quanto possibile, la portata dei numerosi provvedimenti che sono stati adottati di recente dal Governo e dalle altre autorità.

Tra questi, in particolare, la circolare del Ministero della salute 3 febbraio 2020, n. 3190. Questa ha dato origine a un acceso dibattito sull’applicazione del regime protettivo del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’art 2087 cc, in materia di agenti biologici.

Obbligazione di sicurezza e nuove frontiere interpretative

Il punto di partenza per affrontare, quindi, questi temi così delicati non può che essere un richiamo, sia pur breve, ai principi generali che governano attualmente la materia della salute e sicurezza sul lavoro ex art 2087 cc.

In merito va rilevato che questa norma cardine, definisce tali obblighi di sicurezza in capo al datore di lavoro. Stabilisce infatti che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Il codice civile e l’art 2087

Peraltro, ormai da tempo la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto che il perimetro originario dell’art 2087 cc abbia subito un ampliamento. Arrivando a ricomprendere anche quei rischi “esogeni” comunque connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. Ad esempio, le aggressioni, con il conseguente dovere da parte del datore di adottare anche le misure di sicurezza “innominate”.

Sotto questo profilo, è opportuno anche richiamare un recente intervento della Corte di Cassazione che ha sottolineato che “elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art 2087 cc è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore” (Cass. n. 6002 del 2012, n. 14102 del 2012).

La giurisprudenza in merito all’art 2087 cc

Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto non solo ad adottare le misure di prevenzione e di protezione previste dalla specifica disciplina antinfortunistica (ad esempio, il D.Lgs. n.81/2008, il D.Lgs. n. 271/1999 eccetera) che costituiscono lo standard minimale di tutela, ma anche quelle misure che si rendono necessarie in relazione a un determinato rischio. Ciò in virtù dell’art 2087 cc.

Nella stessa sentenza, inoltre, è stato anche fatto rilevare che un’ “aggressione non prevedibile” per attività criminosa di terzi. Non può rientrare nell’ambito applicativo dell’art 2087 cc.

Questa infatti è una norma che non può essere dilatata fino a comprendervi ogni ipotesi di danno. Ciò sull’assunto che, comunque, il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto.

La nozione di rischio generico aggravato

Da quanto sopra emerge come l’ordinamento giuridico italiano già accordi una tutela ai lavoratori anche rispetto ai rischi esogeni nel caso in cui gli stessi siano prevedibilmente correlati all’attività lavorativa. Sotto questo profilo, un orientamento interpretativo molto significativo è anche quello che è stato espresso dal ministero del Lavoro con l’interpello 25 ottobre 2016, n.11, in materia di lavoro all’estero.

In relazione all’art 2087 cc, infatti, il ministero nel richiamare il già citato obbligo generale per il datore di lavoro di tutelare l’integrità psico fisica del lavoratore. Adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione. Ha precisato che questo obbligo.

Da un lato, comporta il dovere di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008).

Dall’altro quello di “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione” [art. 18, comma 1, lettera z), D.Lgs. n. 81/2008].

Altre indicazioni

Sulla base di questi principi, oltreché dell’art 2087 cc, lo stesso ministero ha affermato, quindi, che la valutazione dei rischi. Nonché il DVR. Devono riguardare anche i rischi ambientali “potenziali e peculiari” legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta. A riguardo segnaliamo anche una nota INL dello scorso 13 marzo 2020 relativa proprio ad alcuni chiarimenti sul Dvr.

Bisogna fare riferimento quindi ai cosiddetti “rischi generici aggravati”, legati, ad esempio, alla situazione geopolitica del Paese. Ad esempio guerre civili, attentati eccetera. Nonché alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento, quindi, anche le epidemie.

Conclusioni

Per ora dunque abbiamo iniziato a vedere come possa essere delicato il ruolo che è a carico del datore di lavoro che deve essere sempre attento, assumendo una sorta di responsabilità contrattuale, consistente nel compito di adottare nell’ esercizio dell’ impresa, secondo la esperienza e la tecnica, condizioni di lavoro tali da tutelare l’ integrità fisica del lavoratore che garantiscano la tutela delle condizioni negli ambienti di lavoro al fine di evitare infortuni sul lavoro e danno alla salute. Nonché danno morale.