attestati di partecipazione

Attestati di partecipazione corsi e obbligo di consegna

Riprendiamo l’argomento della consegna degli attestati di partecipazione. Sappiamo che la cosa può apparire singolare a chiunque organizzi corsi di formazione in qualunque ambito. Tuttavia, nel settore della salute e sicurezza dei lavoratori questo aspetto non è affatto scontato …

Questo grazie anche alle lacune fin troppo numerose presenti nel sistema legislativo italiano di settore. Esso infatti da un punto di vista tecnico giuridico è di gran lunga più impreciso. Nonché ambiguo del sistema degli anni cinquanta. Che era si più delimitato ma decisamente più chiaro sotto ogni punto di vista.

Quali sono le indicazioni sul tema della consegna degli attestati di partecipazione

Secondo alcuni né il dlgs 81/2008 né gli accordi Stato-Regioni sulla formazione enunciano in modo chiaro il diritto del lavoratore ad avere copia dell’attestato di formazione. Ma la consegna dell’attestato è una questione settoriale oppure fa riferimento a principi generali e regole previste da altri settori del panorama giuridico italiano?

La prima questione da considerare è la seguente. La formazione di sicurezza di lavoratori, preposti e dirigenti è solo un obbligo del datore di lavoro? Oppure è anche e soprattutto un diritto fondamentale del lavoratore ad essere messo in condizioni di operare conoscendo i rischi e le misure di prevenzione e protezione?

E il lavoratore ha diritto di verificare in maniera ufficiale, con evidenza documentale, se le mansioni svolte siano compatibili con la formazione ricevuta? Se non sa cosa è scritto sugli attestati di partecipazione come fa a verificare la sufficienza della formazione ricevuta?

Si parla tanto di nuovo ruolo del lavoratore. Non più passivo oggetto di tutela ma attivo protagonista. Questo quando si tratta di evitare la responsabilità penale al datore di lavoro, dirigente e preposto. Poi però quando si tratta di riconoscere il diritto legale di ricevere l’attestato della formazione ricevuta viene meno, non solo tutto quanto detto prima, ma perfino il buon senso.

Il Garante sulla consegna degli attestati di partecipazione

E’ netta la decisione del Garante della Privacy. Reperibile sul sito di quella Autorità. Questa è tuttora cogente perché sul punto le regole sul trattamento dei dati personali sono perfino più restrittive di quelle del 2000.

Dunque ai sensi della normativa privacy il dipendente ha diritto di pretendere a scelta dal datore di lavoro e/o dall’ente di formazione copia dell’attestato a lui intestato.

L’articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 Privacy è chiaro. Prevede infatti che il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Dunque il 19 giugno 2000 il Garante Privacy ha deciso che anche gli attestati di partecipazione e formazione professionali conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro.

Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all’Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall’art. 13 della legge n. 675/96.

Oggi abrogato e sostituto dall’articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679. Il quale ha analogo e anche più ampio contenuto di tutela per l’interessato. Tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.

Altre indicazioni

Gli attestati di partecipazione sono intestati al lavoratore, non al datore di lavoro.

Qualora il datore di lavoro rifiuti di consegnare al lavoratore un attestato riguardante la sua frequenza ad un corso. Cosa che è prima di tutto un diritto del lavoratore.

A questo basterà denunciare l’accaduto alla Asl competente per territorio oppure denunciare l’ente di formazione. O, ancora, il datore di lavoro al garante della Privacy.

Quest’ultimo infatti da tempo ha detto chiaramente che il lavoratore ha diritto a ricevere l’attestato. La sicurezza si fa con i lavoratori. Contro i lavoratori si fa solo insicurezza.

Conclusioni

Concludiamo qui questo secondo appuntamento sul tema della consegna dell’ attestato di formazione ai lavoratori. Come sempre vi invitiamo a registrarvi alla nostra newsletter sicurezza per rimanere sempre aggiornati sulle varie attività e novità.