attestato di formazione

Attestato di formazione: bisogna consegnarlo ai lavoratori?

Tante volte capita di ricevere telefonate in cui ci viene fatta la stessa domanda. L’azienda ha l’obbligo di consegnare l’attestato di formazione o meno? I motivi sono i più diversi. Spesso il lavoratore ha cambiato azienda, i rapporti si sono incrinati e, aspetto discutibile ma molto pratico, l’azienda non vorrebbe quindi consegnare l’attestato.

Da un lato l’azienda sostiene che avendo pagato la formazione l’attestato sia un qualcosa di sua proprietà. Dall’altro, invece, il lavoratore crede sia giusto che gli sia consegnato perché … semplicemente … il corso lo ha fatto lui e non l’azienda. Con l’articolo di oggi cerchiamo di fare chiarezza su questo aspetto.

Dunque l’attestato di formazione è di proprietà del datore di lavoro che la organizza e la paga o dei lavoratori che seguono con successo i corsi? C’è l’obbligo da parte del datore di lavoro di consegnare al lavoratore, ad esempio in caso di licenziamento, gli attestati conseguiti?

Le domande sulla proprietà dell’attestato di formazione

Se a livello di buon senso si potrebbe dire che è scontata la consegna degli attestati ai lavoratori. In realtà diventa difficile trovare nella normativa. In particolare in quel groviglio quasi inesplicabile di cavilli che è il dlgs 81 del 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), una indicazione precisa in tal senso.

Come vedremo meglio, l’art. 37 del Testo Unico indica che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Ma questo “famigerato” libretto è una delle tante parti del Testo Unico che non sono ancora mai state realizzate.

Esiste poi un riferimento preciso nelle linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni dell’agosto 2012. In questo testo si dice che è “opportuno” che copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente. La domanda è quindi se è possibile incentrare un obbligo su questa “opportunità”?

Infine c’è anche qualcuno, per vincolare il datore di lavoro alla consegna dell’attestato, fa riferimento ai diritti del lavoratore riguardo all’accesso ai dati.

Esiste, ad esempio, una nota (19 giugno 2000) del Garante per la protezione dei dati personali in cui il Garante precisa che il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell’interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.

Tuttavia si tratta di un qualcosa che ha ormai quasi venti anni e si basa su normative abrogate. Anche se probabilmente sono riscontrabili, per analogia, nella normativa, nazionale ed europea, vigente. Ma è sufficiente questo per parlare di obbligo?

Facciamo chiarezza

Cerchiamo allora di comprendere bene quanto sia rilevante il tema della proprietà degli attestati. E cerchiamo anche di capire perché nessuna norma ne parla chiaramente. Per capire la situazione è necessario fare un minimo di “ricostruzione storica” del tema della formazione. Bisogna tener presente infatti che in realtà già in fase di stesura del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il tema della formazione e degli attestati che ne dimostrino l’avvenuto svolgimento è stato affrontato.

Occorre, però, ricordare che nel 2008 esisteva una normativa che prevedeva uno strumento. Cioè il fantomatico “libretto formativo del cittadino” in cui tutte le attività di formazione svolte da ogni cittadino italiano avrebbero avuto ingresso.

Nel 2008 quindi era ragionevole ritenere che le Regioni, deputate a dare attuazione alle disposizioni che prevedevano (e in realtà prevedono ancora…) l’istituzione del libretto formativo del cittadino. Procedessero in tempi rapidi a definire i contenuti del libretto in modo che in esso confluissero anche i dati relativi ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Attestato di formazione: si consegna o no?

Quindi all’epoca della stesura del “testo unico” non si è ritenuto utile scrivere una disposizione che imponesse al datore di lavoro di rilasciare al lavoratore gli attestati del corso di formazione svolto perché comunque tali corsi dovevano essere “inseriti” nel libretto formativo del cittadino.

Per questa ragione nell’articolo 18 che riguarda gli obblighi del “datore di lavoro e del dirigente” del d.lgs. n. 81/2008 troviamo l’obbligo di consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio (alla cessazione del rapporto di lavoro) ma non anche quello di rilasciare al lavoratore, analogamente, copia degli attestati di formazione. Mentre invece i prevede testualmente all’articolo 37, comma 14 che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

Quindi, a causa dell’inadempimento regionale rispetto alla creazione del libretto formativo del cittadinooggi non esiste nel d.lgs. n. 81/2008 un obbligo espresso per l’azienda di rilasciare al lavoratore copia degli attestati dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ora, in una dinamica di relazioni “normali” tra lavoratore e azienda basterebbe una semplice richiesta del lavoratore per avere la prova della formazione ma il lavoratore non dispone di una norma di legge contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 che possa “invocare” qualora il datore di lavoro non intenda consegnare gli attestati.

Le linee applicative del 2012

A questo punto quindi, in relazione alle linee applicative del 2012 indicate sopra, sorge una domanda. Nel testo in questione si accenna alla opportunità che i datori di lavoro forniscano copie degli attestati. Perché le linee applicative hanno affrontato questo argomento?

Il fatto è che nel 2012 era emerso chiaramente come il libretto formativo del cittadino non fosse cosa imminente e per questa ragione i “tecnici” di Stato e Regioni hanno affrontato la questione nell’ambito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012.

Queste linee applicative avevano l’obiettivo di dare “Interpretazione e integrazione” degli Accordi del 21 dicembre 2011 per la formazione. Rispettivamente, di lavoratori, dirigenti e preposti. Nonché del datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L’effetto della discussione sul punto che aveva proprio lo scopo di “mettere una pezza” alla lacuna legislativa è la seguente previsione riportata a pagina 17 dell’Accordo del 25 luglio 2012:

Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente.

Dunque, trattasi di un “consiglio“, cosa, peraltro, anche logica vista la natura giuridica dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni, atto tramite il quale non è possibile imporre obblighi sanzionabili, salvo che ciò non sia richiesto nella norma di legge della quale l’accordo costituisce attuazione (e non esiste un “mandato” in tal senso dalla legge)…

Ma allora come gestire la consegna dell’attestato di formazione?

Ok, nelle linee applicative si parla di opportunità. Alcuni però cercano comunque di fondare un obbligo sul già citato art. 37 del decreto 81 relativamente alla registrazione delle competenze acquisite in materia di formazione nel libretto formativo del cittadino.

Tuttavia però è giuridicamente impossibile fondare un obbligo di questo tipo per due ragioni:

  1. l’articolo 37 comma 14 dice chiaramente che il datore di lavoro deve “registrare” le “competenze acquisite” dai lavoratori nel libretto formativo, “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”, per cui se il libretto non è istituito e regolato NON può esserci l’obbligo.
  2. Non è prevista alcuna sanzione, né penale né di altro tipo, per la mancata osservanza dell’articolo 37, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008.  

E il Garante per la Privacy

Come abbiamo detto prima un’altra posizione espressa sul tema della proprietà degli attestati si basa sul diritto del lavoratore. Indicato anche dal Garante della Privacy. Ad avere accesso ai dati che riguardano anche le qualifiche professionali. Facendo ricorso a questa posizione allora si potrebbe pensare di risolvere la questione.

Sicuramente si tratta di uno spunto interessante ma le considerazioni espresse dal Garante. Il quale ha discusso nel modo detto, sono remote.

Si parla, in particolare, di una nota pronuncia nel giugno del 2000. Risalgono a una situazione precedente all’entrata in vigore del “testo unico” per cui il “valore di attualità” è tutto da dimostrare. Sarebbe, magari, opportuna una pronuncia specifica sul punto che faccia chiarezza. 

Il vuoto normativo e le possibili modifiche future

In definitiva quale è la situazione vigente dei diritti e obblighi di datori e lavoratori? Cosa dovrebbe indicare una futura norma sul tema della proprietà degli attestati?

Chiaramente l’idea è che dovrebbe essere scontato che il datore di lavoro, o “in automatico” o su richiesta del lavoratore, consegni a questo l’attestato di formazione dei corsi seguiti con successo. Tuttavia, per le ragioni discusse, esiste un “buco normativo” al riguardo. Questo impedisce che sia possibile imporre al datore di lavoro che non intenda consegnare gli attestati di rilasciarli “coattivamente” al lavoratore.

Un intervento sul punto, più che auspicabile, andrebbe realizzato per mezzo di una legge. Dovendo introdurre nel “testo unico” un obbligo che oggi non esiste.

Si potrebbe semplicemente pensare di abrogare le disposizioni relative al libretto formativo del cittadino inserendo l’obbligo in questione nel corpo normativo di riferimento.

Altro intervento, forse ancora più interessante, potrebbe prevedere sempre l’abrogazione delle disposizioni oggi vigenti che regolamentano il “libretto formativo del cittadino” introducendo al tempo stesso un modello. Valido per tutti i settori e obbligatorio per tutte le aziende. Di libretto formativo, che a quel punto sarebbe unico sul territorio nazionale e non avrebbe bisogno di recepimento nelle diverse Regioni.

Conclusioni

Allo stato attuale ci pare quindi di poter dire che il problema della consegna dell’ attestato di frequenza ai corsi rimane aperto. Certo sono state fissate e chiarite tante regole.

Ad esempio che devono essere seguite almeno il 90 % delle ore per poter avere diritto all’ attestato sicurezza sul lavoro da parte dell’ ente di formazione.

L’ Accordo Stato Regioni ha fatto chiarezza e fissato le regole anche per i corsi di aggiornamento. Ha fissato i livelli di rischio basso, medio e alto per le attività con le relative durate. Ha stabilito cosa deve contenere l’attestato e quali informazioni e dati anagrafici devono essere presenti.

Il panorama della formazione professionale, come per il primo soccorso, ci pare ormai ben definito. Sappiamo quali sono le regole per ottenere l’ attestato, conosciamo i percorsi formativi e sappiamo che bisogna superare la relativa verifica finale.

Speriamo solo di poter avere presto anche quest’altro chiarimento.