In ambito di cantieri temporanei e mobili la parte del testo unico che ci interessa è il Titolo IV del D.Lgs 81/08 che ha proprio, nel campo di applicazione, questo tipo di attività.
Sappiamo che si intende per cantiere temporaneo o mobile. Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile come indicato nell’allegato X del D.Lgs 81/08.
Nello specifico: lavori di costruzione manutenzione demolizione conservazione risanamento ristrutturazione o equipaggiamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Il committente nei cantieri temporanei e mobili
Anche nei cantieri ci saranno delle figure penalmente responsabili della sicurezza al suo interno.
Infatti chi lavora in un cantiere ha diritto ad essere tutelato proprio come i lavoratori di qualsiasi altra azienda. Anzi, tenuto conto della gravità degli infortuni che di solito si verificano in questi contesti bisognerà fare ancora più attenzione.
La figura principe in questo contesto è quella del committente. In soldoni, potremo equiparare il committente alla figura del “datore di lavoro” per i cantieri.
In ogni momento, durante la esecuzione dei lavori, ad opera di qualsiasi impresa esecutrice, egli dovrà garantire la tutela della salute e sicurezza.
Le imprese esecutrici ed affidatarie
Messa in questo modo sembrerebbe che la sicurezza nei cantieri sia tutta in capo al committente.
Le cose non stanno proprio così. Se da un lato è vero che questo dovrà preoccuparsi sia della sicurezza in fase di progettazione che di esecuzione.
E’ pur vero che in cantiere potranno entrare molte altre imprese, quindi lavoratori. Chiaramente più complessa sarà l’opera da realizzare tanto maggiore sarà questo numero.
Tutte queste imprese che, a vario titolo, opereranno in cantiere non è che non sono tenute a far nulla. Il D.Lgs 81/08 fissa infatti delle chiare indicazioni anche per loro.
Dunque anche i datori di lavoro delle imprese che, a vario titolo, opereranno in cantiere sono chiamate a collaborare con il committente. Questo vale per tutti i lavoratori, nessuno escluso.