certificato prevenzione incendi condominio

Certificato prevenzione incendi condominio, quando serve?

Quando è necessario il certificato di prevenzione incendi in condominio? Come bisogna procedere? Scopriamolo insieme!

Il certificato di prevenzione incendi in condominio

Vediamo le casistiche che possono verificarsi nei condomini residenziali. Quando hanno l’obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per prima cosa, è utile ricordare, che il CPI, come siamo abituati a conoscerlo, non esiste più. Cioè, con l’entrata in vigore del DPR 151/2011. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non rilascia più un documento. Acquisisce la documentazione dal titolare dell’attività (SCIA), che rappresenta il vecchio CPI.

Per alcune attività, se i vigili del fuoco effettuano un sopralluogo, rilasciano al titolare, in caso di esito positivo, un verbale in cui si attesta che è tutto a norma. In altre parole, la SCIA ha sostituito il CPI.

Nel seguito si farà ancora riferimento al CPI, sia per attività che ne erano in possesso, sia per identificare la SCIA antincendio.

Le attività soggette

In generale, il certificato prevenzione incendi in condominio può essere necessario a causa delle diverse attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Queste sostanzialmente possono essere le seguenti secondo il DPR 151 pubblicato in gazzetta ufficiale nell’ agosto 2011:

  • Attività n. 77 – Edifici con altezza antincendi superiore ai 24 m;
  • Attività n. 75 – Autorimesse pubbliche e private di superficie superiore ai 300 mq;
  • Attività n. 74 – Impianti per la produzione di calore (Caldaia) con potenza superiore a 116 kw;
  • Le precedenti norme consideravano attività soggetta anche gli ascensori, ma oggi non lo sono più.

Sulla base di quanto scritto sopra, il primo adempimento è quello di verificare quante attività soggette si ritrovano nel condominio in questione. Ciò per stabilire le condizioni di sicurezza da garantire in caso di incendio anche in funzione alle relative norme tecniche verticali o orizzontali.

Ovviamente, per casi dubbi è necessario il parere di un tecnico. Per esempio un fabbricato alto 40 metri è sicuramente soggetto. Uno alto 25 metri andrebbe verificato con maggiore attenzione perché l’altezza antincendi non coincide con l’altezza del fabbricato ma è un po più complessa.

Cosi come per le caldaie. Se il riscaldamento delle unità residenziali è di tipo autonomo, con caldaie in ogni abitazione, non si ricadrà in attività soggetta, in quanto le potenze sono inferiori a 116kw. Diversamente, nei condomini con riscaldamento centralizzato quasi certamente la caldaia ha una potenza superiore ai 116kw e quindi rientra come attività soggette  al controllo dei  Vigili del Fuoco.

Se già esiste il certificato di prevenzione incendi in condominio

In generale, negli edifici di civile abitazione, il certificato di prevenzione incendi, dovrebbe essere già in possesso del Condominio, in quanto è un documento necessario per avere l’agibilità del fabbricato. Pertanto la singola unità immobiliare non deve richiedere il rilascio del certificato ma è importante verificare l’esistenza o meno del CPI richiedendolo al costruttore. In questi casi il responsabile dell’ attività è equiparato all’amministratore. Sarà pertanto quest’ultimo che a nome del condominio, ai sensi dell’ art. 4 del DPR 151 avrà presentato la SCIA antincendio.

Se esiste, il condominio, nella persona dell’amministratore, deve verificare se lo stesso è intestato al Condominio oppure è ancora intestato al costruttore. In tal caso deve eseguire la voltura dal vecchio titolare dell’attività inoltrando apposita dichiarazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente.

In questi casi, cioè quando il CPI è esistente, il Condominio, verifica che quanto indicato nel documento sia coerente con lo stato di fatto del fabbricato. Questo perchè, può accadere, che nel corso del tempo, siano intervenute modifiche al fabbricato. Queste potrebbero aver inficiato la validità del Certificato di Prevenzione Incendi. Quindi risulta necessario un nuovo Certificato.

A titolo di puro esempio, se la caldaia centralizzata è stata sostituita, bisogna comunicarlo ai Vigili del Fuoco, per aggiornare il CPI.

Se, invece, il CPI non esiste, o sono state inserite nuove attività soggette. Per esempio il condominio decide di passare al riscaldamento centralizzato. E’ obbligatorio mettersi in regola, perché infatti, esercitare una attività soggetta senza CPI, è un illecito di natura penale.

Richiesta di CPI ovvero presentazione SCIA

Come detto, la richiesta di CPI in realtà consiste nella presentazione della cosiddetta segnalazione certificata di inizio attività. Questa segnalazione detta brevemente SCIA, va presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Non va confusa con quella relativa ai lavori che si presenta al Comune.

Quindi, se non è presente il certificato prevenzione incendi il Condominio non ha mai presentato la SCIA ai Vigili del Fuoco. Ha l’obbligo di presentarla e dalla data di presentazione può esercitare l’attività.

Facendo un esempio pratico. Se l’amministratore del condominio, constata che l’autorimessa è attività soggetta perché ha una superficie complessiva superiore a 300 m2 e che non è stata presentata la SCIA antincendio. Non può utilizzare l’autorimessa, e viceversa, se utilizza l’autorimessa in assenza di SCIA, compie un reato penale.

Cosa fare per mettersi in regola?

Anzitutto, per presentare una SCIA Antincendio, è necessario contattare un tecnico specializzato. Si tratta di un tecnico che possiede una specifica abilitazione, conseguita attraverso corsi certificati. Deve essere inserito nell’elenco dei professionisti antincendio del Ministero degli Interni.

In realtànon basta l’iscrizione nell’elenco. E’ necessario essere in regola con i corsi di aggiornamento. Cioè in questo elenco potrebbero esserci professionisti abilitati che però non hanno fatto corsi di aggiornamento.

Quindi non possono esercitare questa specifica attività sino all’adempimento. Per questo è bene sempre, prima di affidare l’incarico, richiedere l’attestazione dei corsi di aggiornamento.

Una volta individuato il professionista antincendio, possono verificarsi due possibilità:

  1. Le attività interessate, non hanno bisogno di un parere preventivo da parte dei Vigili del Fuoco;
  2. Le attività interessate hanno bisogno di un parere preventivo da parte dei Vigili del Fuoco.

Nel caso 1) si procede direttamente con la SCIA. Nel caso 2), invece, prima di presentare la SCIA, bisogna presentare un progetto che faccia capire al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, come si intende garantire la sicurezza.

Una volta consegnato il progetto, il Comando lo analizza, e lo approva. Potrebbe anche bocciarlo o chiedere integrazioni. Una volta approvato il progetto, si può inoltrare la SCIA e di conseguenza ottenere il CPI.