Coordinatore della sicurezza, un mestiere difficile!
Il coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile nei casi previsti dalla legge. Il suo compito è quello di portare avanti i compiti previsti dagli articoli 91 e 92 del D.Lgs 81/2008. Facile no?
Tutt’altro! Vediamo insieme questa figura e quel’è il suo ruolo in cantiere.
Il coordinatore della sicurezza
La norma prevede che il coordinatore della sicurezza sia nominato nei lavori in cui si prevede la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.
Può assumere l’incarico di coordinatore, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, il soggetto in possesso dei seguenti tre requisiti professionali:
- Titolo professionale di natura tecnica;
- Esperienza professionale commisurata al titolo di studio posseduto;
- Attestato di frequenza o corso specifico in materia di sicurezza nei cantieri edili.
Il Titolo professionale richiesto è una laurea attinente o anche un diploma di geometra o perito industriale. Nel primo caso è richiesto almeno un anno o almeno due anni di esperienza professionale. Mentre nel secondo almeno tre anni.
Il corso di formazione ha durata di 120 ore e tratta gli argomenti specificati nell’Allegato XVI del D.Lgs 81/08. Inoltre è previsto un corso di aggiornamento di durata complessiva pari a 40 ore ogni 5 anni.
Quindi il committente, prima di affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza. Dovrà verificare che il soggetto possegga i requisiti richiesti.
Il nominativo dei coordinatori deve essere riportato nel cartello di cantiere. Tale obbligo deriva dall’applicazione dell’art. 4, comma 4, legge 28/02/1985, n. 47.
Il ruolo del coordinatore per la progettazione (CSP)
Il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione continua ad essere quello già tracciato dal precedente D.Lgs 494/96.
Il CSP è il soggetto deputato alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), di cui all’art. 100 D.Lgs 81/08. Nonché alla compilazione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera. Cioè il fascicolo tecnico (FT).
Inoltre il CSP è chiamato a coordinare, dandone evidenza scritta, l’attività del committente. Ovvero del responsabile dei lavori. Finalizzata a verificare:
- Nella fase di progettazione, il rispetto ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del testo unico sicurezza. Al momento delle scelte architettoniche, tecniche e gestionali. Ciò al fine di pianificare i vari lavori o fasi di lavoro;
- Nella fase di progettazione, il rispetto ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15. All’atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori o fasi di lavoro.
PSC e fascicolo tecnico
Per quanto riguarda l’attività tradizionale della redazione del PSC e del FT l’attività del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ha subito delle evoluzioni.
I contenuti del PSC sono indicati nell’art. 100 e dall’All. XV del D.Lgs 81/08. Rispetto al passato risultano più indirizzati all’analisi dei rischi interferenti con l’ambiente e le lavorazioni.
Questi infatti richiedono cautele che vanno pianificate. Soluzioni di gestione e tecnologiche di tipo aggiuntivo. Rispetto alle cautele dai rischi specifici delle imprese che non hanno il potenziale di trasferirsi ad altri.
I contenuti del Fascicolo Tecnico sono invece stati definiti dall’Allegato XVI. Questo rispolvera una bozza di decreto che giaceva da tempo presso il Ministero del lavoro. Nel modello si concentra l’attenzione su specifici aspetti relativi alla sicurezza durante lavori prevedibili futuri.
In tale ottica il CSP prende in considerazione aspetti che hanno una stretta rilevanza sotto il profilo progettuale. Ad esempio l’accessibilità dei luoghi di lavoro.
La sicurezza dei luoghi di lavoro. Le modalità di approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature. Le interferenze e relative protezioni.
Le responsabilità del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Per quanto riguarda le responsabilità penali del CSP gioca un ruolo fondamentale la prevedibilità dell’evento che provoca il delitto colposo o le lesioni colpose.
In sostanza si tratta di accertare a posteriori se l’evento poteva ragionevolmente quando si è redatto il PSC, cioè in fase di progettazione. Nonché se il coordinatore della sicurezza non avendolo previsto. Ovvero avendolo sottovalutato. Non ha dettato le regole secondo la specifica diligenza professionale richiesta dal suo ruolo.
Il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione è chiamato a svolgere in cantiere non solo attività di coordinamento ma anche di controllo delle procedure di lavoro. Di fatto, il coordinatore per l’ esecuzione è più vicino ad un “ispettore interno al cantiere” che non ad un tecnico specializzato in gestione e pianificazione in sicurezza dei lavori. Cioè nel coordinamento delle lavorazioni.
I compiti del CSE sono molti. Ad esempio segue la “validazione” del piano operativo di sicurezza. Provvede alla sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente.
Segnala le gravi inosservanze e nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione. Senza fornire idonea motivazione. Il CSE dà comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla ITL territorialmente competenti
Di seguito prendiamo in considerazione una sola attività prevista in capo al CSE. Cioè la verifica di applicazione del PSC. Premettiamo però una cosa: nel caso in cui la nomina del coordinatore per la progettazione per l’esecuzione è necessaria nonostante non sia stato designato il CSP.
Questi è tenuto anche alla preventiva redazione del PSC e del fascicolo degli interventi ulteriori. Quest’ultimo quando necessario.
La verifica dell’applicazione del PSC
Il CSE verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici. Nonché dei lavoratori autonomi. Le disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
A tal fine il CSE effettua sopralluoghi periodici in cantiere. La frequenza di tali sopralluoghi può variare e dipende dall’entità del cantiere e dalla tipologia di rischi. Deve però fornirne evidenza con verbali e registrazioni varie.
A riguardo dunque si pone il problema di stabilire la corretta condotta del coordinatore della sicurezza e la relativa frequenza dei controlli in cantiere.
Le responsabilità
Le sentenze della corte di Cassazione sin qui emanate hanno ribadito la responsabilità del coordinatore per l’ esecuzione dei lavori per condotta omissiva negligente.
Al tempo stesso, in altre sentenze, seppur di primo grado, è stato chiarito che il CSE non può essere riconosciuto responsabile nel caso adempia agli obblighi ai lui ascritti.
Viene in generale confermato che l’attività del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non consiste nel controllo costante del cantiere. Cioè egli non è un sovrintendente ai lavori. Né egli è tenuto a presenziare ad ogni singola fase lavorativa.
Egli è tenuto bensì a un controllo sulla applicazione della normativa di sicurezza e degli strumenti attraverso i quali questa trova concreta attuazione in cantiere. Non certamente un controllo sulle singole lavorazioni. Rispetto a queste ultime il coordinatore non ha alcun potere di diretta ingerenza.
Solo nel caso in cui il mancato rispetto della normativa assume il grado di gravità (contrattuale) o quello di immediata pericolosità sorge in capo al coordinatore il dovere di intervento. Però questo mai si traduce nella diretta assunzione della responsabilità lavorativa, gestita in proprio.
Dunque, non è possibile stabilire “la ricetta” della frequentazione del cantiere da parte del CSE. Piuttosto è importante ribadire che non è il numero dei sopralluoghi ad essere rilevante. Bensì l’efficacia della sua attività. Questa comunque deve poter escludere a priori concorso di colpa per omissioni di violazioni della sicurezza in cantiere.
I sopralluoghi del coordinatore
Dunque, la frequenza dei sopralluoghi in cantiere dipenderà in primo luogo dai seguenti fattori:
- Importanza dell’opera;
- Numero ed entità della fasi critiche;
- Numero delle imprese da coordinare;
- Criticità dell’ambito territoriale in cui si opera.
E’ stato poi affermato che non rientra tra i compiti del CSE, ma dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, il controllo e la manutenzione di macchine, impianti e dispositivi di sicurezza. Mentre invece si ritiene che il controllo di tipo documentale ed autorizzativo delle attrezzature di lavoro rientri nelle competenze del CSE.
Ciò al fine della di segnalazione al committente dei casi in cui l’esecutore non cura la manutenzione e il controllo delle attrezzature di lavoro. Egli infatti deve evidentemente controllare che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice adempia al controllo e alla manutenzione delle macchine, impianti e dispositivi di sicurezza.