Decreto interministeriale 6 marzo 2013, facciamo chiarezza
Il decreto interministeriale 6 marzo 2013 ha stabilito i criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo ancora oggi continua ad essere un tema di grande attualità. Vediamo insieme i punti salienti.
Con l’art. 37 del D.Lgs 81/08 ed in generale con il decreto legislativo n 81/2008 la prospettiva in tema di formazione e informazione dei lavoratori sui luoghi di lavoro è molto cambiata rispetto alla precedente normativa.
Dalle disposizioni sull’informazione dei lavoratori previste dai DPR degli anni ’50. Si è passati ad una evoluzione della cultura della sicurezza con il D.Lgs 626/94. Questo, con gli articoli 21 e 22, ha gettato le basi per un organico sistema informativo e formativo diretto ai lavoratori. Si è così arrivati al decreto interministeriale 6 marzo 2013 ed, ancor prima, al D.Lgs 81/08 ed ai suoi articoli 36 e 37. Dalla lettura di quest’ultimo articolo, in particolare, si comprende come la fomrazione non sia un adempimento “unico”.
Bensì un vero e proprio processo culturale finalizzato alla educazione di “tutti” i soggetti che operano in azienda. Rispetto a questi deve realizzarsi un vero e proprio trasferimento di competenze e procedure in materia di sicurezza.
Il decreto interministeriale 6 marzo 2013
Se queste erano le premesse l’unico epilogo ragionevole è ciò che si è verificato nel 2013. Infatti, in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008. E’ stata resa “ufficiale” la figura del formatore per la salute e la sicurezza e ne sono stati identificati i criteri di qualificazione.
Questo decreto indica il prerequisito e chiarisce che i criteri individuati dal Decreto Interministeriale rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore/docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La data di entrata in vigore è stata lo scorso 18 marzo 2014. Il prerequisito consiste nel possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado poi sono indicati una serie di possibili criteri di qualificazione. Da precisare che, per poter operare in quest’ambito, oltre al prerequisito bisogna soddisfare almeno uno di detti criteri.
Quale formazione è possibile erogare?
E’ anche bene chiarire che il decreto interministeriale 6 marzo 2013 non va a normare tutti i possibili corsi in materia di sicurezza. Infatti in premessa è indicato che i criteri non riguardano la qualificazione della figura del formatore in relazione a corsi specifici per RSPP/ASPP (art 32). Come per gli addetti alla prevenzione incendi o di primo soccorso.
Riguarda invece tutti i corsi di formazione regolati dagli accordi Stato-Regione del 21/12/2011 ai sensi dell’art. 37. Cioè lavoratori, dirigenti e preposti. Cliccando sul pulsante di seguito potrai scaricare il testo del decreto.