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Delega ai dirigenti in materia di sicurezza

Il datore può attribuire responsabilità ad hoc con lo strumento della delega ma con requisiti stringenti. Servono poteri organizzativi e di spesa. Resta comunque l’obbligo di vigilanza sul delegato. Facciamo il punto della situazione.

L’effetto della pandemia da Covid-19, con la situazione economica che ne è derivata. Nonché con la grande sensibilità sul tema della sicurezza in azienda. Fa sì che i dirigenti percepiscano intensamente i profili di responsabilità legati al proprio ruolo. Di conseguenza, che siano anche sensibili ai rischi che possono correre.

La situazione

Il dirigente d’azienda sente, sempre e comunque le responsabilità, le necessità, le urgenze connesse al proprio ruolo. Soprattutto quando riveste la qualifica di dirigente apicale con conseguenti deleghe. Come direttore generale, direttore delle funzioni specifiche di area e/o settore, con ruolo primario nella produzione, nell’amministrazione o nelle vendite.

Queste responsabilità, specialmente in un periodo critico come quello presente, si orientano poliedricamente verso la realtà economica e il suo futuro. Nonché verso la propria azienda.

Ogni successo dell’azienda è un successo del dirigente. Ogni criticità nella vita, presente e futura, dell’azienda rappresenta una potenziale fonte di responsabilità per il dirigente.

Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità civili, penali ed erariali. Egli deve disporre dei poteri effettivi. Nonché dell’autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme.

Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso un altro soggetto o terzi in generale, causate da violazioni delle norme citate. Commesse dal dirigente nell’esercizio delle sue funzioni. Sono in via di principio a carico del datore di lavoro. Salvi i casi di possibile trasferimento delle responsabilità al collaboratore stesso.

Ciò può avvenire per il fatto stesso dell’investitura formale in particolari ruoli. Ovvero attraverso ua delega di funzioni che, a determinati presupposti, è idonea a determinare il pieno passaggio della funzione e delle elative responsabilità.

La delega di funzioni

La giurisprudenza, a prescindere dalle specifiche previsioni di leggi settoriali, ha sempre valutato con un certo sospetto la delega di funzioni. Intesa questa come strumento di traslazione di poteri. Contenendolo in ambiti precisi, idonei a evitare possibili condotte elusive del datore di lavoro.

Così, ad esempio, in materia ambientale e di tutela della salute e sicurezza. In materia di sicurezza, la delega, per essere efficace, deve rispettare precisi limiti e condizioni. Queste sono indicate nell’art. 16 del D.Lgs 81/08.

Nello specifico ci deve essere un atto scritto con data certa. Il delegato deve avere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Questa deve attribuire l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Infine, chiaramente, la stessa deve essere accettata dal delegato per iscritto.

Non è tutto. alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Inoltre, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Altre indicazioni sulla delega

Non può essere delegata la valutazione dei rischi e la normina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Il rispetto delle condizioni elencate esclude la responsabilità del datore di lavoro. In altri ambiti, la disciplina di settore prevede, ove del caso, il perimetro delle responsabilità. Individuando ormai molto spesso, quali soggetti di riferimento, sia il datore di lavoro, siai l dirigente. Eliminando così alla radice le strade di possibili elusioni.

Basti ricordare le previsioni in tema di responsabilità degli enti secondo il D.Lgs 231/01 con la conseguente pesante carica sanzionatoria dei membri degli Organismi di Vigilanza. Del Data Protection Officer per la protezione dei dati personali. Dei membri dell’internal audit, del risk manager per i rischi ambientali e via dicendo.

Le tutele nel Ccnl dirigenti

La contrattazione collettiva dei comparti dirigenziali privati prevede, in genere, alcune regole di supporto per il dirigente. Queste sono variamente articolate per singolo Ccnl ed escluse, peraltro, nei casi accertati di dolo o colpa grave.

E’ solitamente previsto, anche con la stipula di una apposita polizza assicurativa obbligatoria. Che in caso di procedimento penale a carico di un dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità. Tutte le spese e gli eventuali oneri siano a carico del datore di lavoro, compresi quelli di assistenza legale.

Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti attinenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento e, in caso di privazione della libertà personale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto.