DPI e DPC: che differenze ci sono? scopriamole insieme
Che differenza c’è tra DPI e DPC? Grazie alla nostra esperienza possiamo dire che sono poche le persone che conoscono cosa sia un Dispositivo di Protezione Collettiva (DPC) . Di contro, moltissime persone sanno cosa è un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI).
Per “dispositivi di protezione” si intendono tutti quegli apprestamenti che hanno la funzione di tutelare la sicurezza delle persone in diversi ambiti riducendo, per quanto possibile, l’esposizione ai rischi.
Le differenze tra DPI e DPC
Le principali differenze che passano tra DPI e DPC sono legate a diversi aspetti. I primi mirano a tutelare l’incolumità di un singolo lavoratore. I secondi invece sono tipicamente rappresentati da soluzioni tecniche che vanno a tutelare più persone che ad esempio si trovano a lavorare in una certa area di lavoro.
Altra differenza tra DPI e DPC è che per i DPC non esiste una direttiva di prodotto alla quale far riferimento. Quindi non è possibile apporre su di essi la marcatura CE.
La norma prevede inoltre, in particolare, espressamente una formazione adeguata e, in alcuni casi, un addestramento specifico per i DPI per il loro corretto utilizzo. Di contro, non sono fornite indicazioni esplicite in tal senso per i DPC.
L’obiettivo finale è sempre quello di offrire la massima sicurezza per i lavoratori.
I DPC
In tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto riguarda i DPC sia la norma che la corte di cassazione prevedono la prioritaria rispetto ai DPI. Possono essere considerati DPC tutte quelle soluzioni che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute dei lavoratori.
Sono dispositivi di protezione collettiva ad esempio un parapetto, le reti di protezione, le armature di sostegno degli scavi, le cappe di aspirazione ecc.
I requisiti dei DPC
Quali sono i requisiti di un DPC? La norma prevede che siano “idonei”. Questa, come accennato anche sopra, è una delle differenze tra DPI e DPC. Un DPI deve rispondere a dei requisiti ben precisi previsti da un iter certificativo che si conclude con la marcatura. Per un DPC invece viene richiesto un requisito che varia in funzione del tipo di dispositivo al quale lo si applica.
Se infatti ad esempio pensiamo ad un parapetto provvisorio o ad una rete di sicurezza. Dire che sono “idonei” vuol dire che devono avere dei requisiti in termini di dimensioni e caratteristiche di resistenza di un certo tipo che tengano conto della specifica superficie di lavoro. Non solo, bisogna tener presenti anche, ad esempio, le possibili azioni trasmesse dai lavoratori nei vari casi come per uno scivolamento, un rotolamento o un urto.
Se invece ci riferiamo ad una armatura di sostegno potremo definirla “idonea” se possiede i requisiti necessari in funzione della pressione del terreno, di carichi addizionali (materiale in deposito) o, ancora, delle vibrazioni (dovute per esempio al traffico di automezzi aziendali). E’ fondamentale dunque fare estrema attenzione al tipo di terreno, alla presenza di falde d’acqua o sotto servizi.
I DPI e le differenze con i DPC
Procediamo nella analisi delle differenze tra DPI e DPC e passiamo a vedere in dettaglio i DPI. Non ci soffermiamo a parlare degli obblighi previsti dalla norma per il datore di lavoro e per i lavoratori. Andiamo invece a vedere come sono definiti dalla normativa, quali sono i requisiti essenziali di sicurezza e quali criteri bisogna seguire nella loro scelta.
In conformità a quanto già originariamente previsto dal D.Lgs 626/1994, l’articolo 74 del D.Lgs 81/08 prevede che si debba intendere per dispositivo di protezione individuale un qualsiasi dispositivo realizzato per essere indossato dal lavoratore. Ciò con il fine di difenderlo contro uno o più rischi.
Gli aspetti particolari…
Al contrario, non rientrano tra i dispositivi di protezione individuale:
- Gli abiti di lavoro non forniti in modo specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
- I presidi dei servizi di soccorso e di salvataggio.
- Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico.
- Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto.
- I materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative.
- I materiali per l’autodifesa o per la dissuasione.
- Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Per quanto riguarda gli abiti usati dai lavoratori durante le proprie mansioni, è bene menzionare a riguardo le circolare del Ministero del lavoro 29 aprile 1999, n. 34. Infatti in alcuni casi non è facile stabilire se gli abiti da lavoro possono considerarsi o meno come dei veri e propri DPI e, quindi, rientrare nell’ambito della disciplina prevista per questi ultimi.
La circolare in questione, a tal proposito, distingue tra due ipotesi: la prima è quella in cui l’abbigliamento assolve ad una funzione distintiva di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o divisa, o di mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento della attività lavorativa.
La seconda, invece, è quella in cui gli stessi abiti da lavoro assicurano una effettiva protezione dai rischi per la salute e la sicurezza (ad esempio abbigliamento ad alta visibilità per segnalare la presenza dei lavoratori).
Soltanto in questo ultimo caso appare corretto considerare detti indumenti come dispositivi di protezione individuale propriamente detti ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs 81 del 2008.
Le categoria dei DPI
Altra differenza tra DPI e DPC è data dal fatto che i DPI sono suddivisi in tre categorie. Fanno parte della prima categoria, i DPI pensati per tutelare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
In base al Nuovo Regolamento (UE) 2016/425 i DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano le disposizioni di legge in materia e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.
I fabbricanti, all’atto dell’immissione sul mercato dei DPI, garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II. I fabbricanti redigono la documentazione tecnica ed – eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità. Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE a norma e appongono la marcatura CE.
Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS)
I DPI devono soddisfare i RESS ad essi applicabili e non possono essere immessi nel mercato se non soddisfano i RESS. Il punto 4) dei considerando sottolinea che tali requisiti essenziali di salute e di sicurezza, come le procedure di valutazione della conformità dei DPI, devono essere identici in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Di seguito riportiamo alcune osservazioni relative ai RESS:
- Quanto indicato dai RESS si applica solo per i DPI per i quali esiste il relativo rischio corrispondente.
- I RESS devono essere gestiti e rispettati tenendo presente lo stato della tecnica e le prassi presenti nel momento in cui sono realizzati e progettati. Questa analisi tiene inoltre in considerazione anche i fattori economici e tecnici, questi ultimi due aspetti, devono essere combinati in modo tale da garantire un alto livello di protezione.
- Il produttore deve portare avanti una attività di valutazione dei rischi finalizzata a trovare i rischi che riguardano il proprio DPI. Deve quindi realizzarlo tenendo presente questa valutazione.
- Il fabbricante durante la fase di progetto e realizzazione del DPI, nonché durante la stesura delle istruzioni, considera oltre che l’uso standard del DPI, anche gli usi scorretti ragionevolmente prevedibili. Se necessario, inoltre, è necessario garantire anche la salute e la sicurezza di persone che non siano l’utilizzatore.
La scelta
Relativamente alle differenze tra DPI e DPC non bisogna commettere l’errore di pensare che uno vale l’altro. Per entrambe le tipologie infatti è fondamentale saper scegliere quello più adatto. Tale compito è responsabilità del Datore di lavoro. In un futuro articolo impareremo a conoscere le caratteristiche dei vari DPC così da poterli scegliere in modo consapevole intanto, però, vediamo qui i principali criteri di scelta per i DPI.
Il Datore di Lavoro, sentito il RSPP ed il Medico Competente nei casi di pertinenza, deve individuare e fornire ai lavoratori i DPI adatti e provvedere affinché vengano utilizzati.
L’identificazione e la scelta sono fasi molto importanti ai fini della salute e della sicurezza delle persone che dovranno indossare ed utilizzare i DPI. I criteri che occorre rispettare per individuare i DPI, sono:
- Analizzare il rischio individuando i punti critici.
- Rilevare quelli che sono i rischi residui. Cioè quei rischi che permangono nonostante l’adozione dei dispositivi di protezione collettiva con analisi delle caratteristiche relative alla esposizione.
- Individuazione della normativa relativa al rischio residuo.
- Identificazione dei DPI necessari con individuazione delle norme UNI EN di buona tecnica riguardanti i DPI
- Individuazione dei DPI tenendo presente l’insorgenza di eventuali rischi dovuti all’uso del DPI in questione.
- Raffrontare periodicamente i DPI presenti sul mercato per verificare lo stato dell’arte.
- Raccolta di informazioni riguardo ad alcuni modelli: la scelta migliore può essere fatta, se possibile, facendo provare i D.P.I. agli utilizzatori.
- Scelta definitiva.
- Verifiche periodiche sulla adeguatezza dei DPI.
Infine, per alcune tipologie di DPI (ad esempio quelli delle protezione delle vie respiratorie) o per eventuali casi individuali quali allergie o altro sarà necessario coinvolgere anche il Medico Competente per ricevere un suo parere sulla adeguatezza del DPI.
Le considerazioni da fare
In generale per DPI e DPC è necessario fare diverse considerazioni prima della loro adozione. In particolare, per un DPI è necessario fare tutta una serie di analisi in merito alle lavorazioni in cui saranno impiegati (presenza di eventuali sostanze, condizioni di illuminazione, ecc.) evidenziando le attività svolte nonché le tipologie di pericoli ed il luogo in cui si manifestano i pericoli. E’ necessario inoltre conoscere le condizioni presenti nell’area di lavoro per poter adottare e scegliere i DPI più indicati, in ordine ad esempio:
- Alla temperatura dell’aria.
- Alla temperatura di contatto.
- All’irradiazione termica.
- L’intensità del rumore.
- L’accumulo di polvere.
- Agli agenti atmosferici.
- All’umidità dell’aria.
- Al tipo ed alla quantità delle sostanze pericolose per la salute.
- Allo stato del suolo (pavimento).
Riveste un ruolo importante nella scelta di DPI adeguati la nota informativa propria dei DPI, che come già illustrato, deve contenere:
- Generalità del fabbricante.
- Le istruzioni per il corretto utilizzo, lo stoccaggio, la pulizia e la manutenzione nonché informazioni in merito alla eventuale revisione periodica.
- I prodotti da usare per pulire il DPI e comunque gli eventuali consigli dati dal fabbricante.
- Il campo di utilizzo e indicazione in merito alla efficacia.
- Informazioni sugli accessori che possono essere utilizzati con i DPI nonché le informazioni sugli eventuali pezzi di ricambio.
- Indicazioni sulla scadenza dei DPI.
- Il tipo di custodia adeguata per poter trasportare il DPI.
- Il significato della marcatura, se esiste.
- Eventuali riferimenti alle ulteriori direttive applicate.
- Tutte le informazioni relative all’organismo notificato che ha agito durante la fase di progettazione dei DPI.
Conclusioni
Abbiamo dunque visto le principali differenze tra DPI e DPC. Vediamo di seguito lo schema che riassume, in generale, il processo decisionale di scelta:
- Il punto di partenza è individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto.
- Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti.
- Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.
- Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.
- Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.
- Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
- Identificare eventuali DPI necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.
Concludiamo come sempre invitandovi a registrarvi alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle varie attività e novità.