dvr semplificato

Dvr semplificato e procedure standardizzate

Con l’introduzione del cosiddetto DVR semplificato si è cambiata rotta. Fino al 31 maggio 2013 le aziende fino a 10 lavoratori salvo quelle a rischio rilevante potevano dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso la cosiddetta “autocertificazione”. Approfondiamo insieme.

Dal 1° giugno 2013 anche queste aziende devono procedere con la redazione del dvr. In esso devono essere analizzati tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro. Dunque rischio da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e quant’altro. Questo deve indicare i requisiti di sicurezza adottati e che definisca il programma di interventi per mantenere o migliorare i livelli di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Era avvertita da tempo in tutta Europa la necessità di fornire strumenti semplici e gratuiti di supporto e assistenza alle Piccole e Medie Imprese. Insomma dei supporti per la stesura di un “DVR semplificato”.

O meglio, per la redazione sintetica del DVR e l’informatizzazione del processo. Ancora, per il monitoraggio e l’analisi degli eventi. Per l’informazione, la formazione e l’addestramento. Nonché la gestione dei processi.

L’avvento delle procedure standardizzate

In Italia, quali strumenti di supporto, sono state prodotte le “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi”. Approvate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012.

Le aziende oggi hanno quindi la facoltà di utilizzare le procedure standardizzate ai sensi dell’art. 29 comma 5. Oppure redigere il documento di valutazione dei rischi secondo gli artt. 17, 28 e 29.

Tale strumento che consente la stesura di un “DVR semplificato” si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori con esclusione delle attività di cui all’art. 31 comma 6 lett. a,b,c,d,g. Può però essere utilizzata anche dalle aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6, con i limiti di cui al comma 7).

Il datore di lavoro, al fine di garantire la sicurezza sul lavoro, effettua la valutazione sulla base della procedura standardizzata. Opera in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente ove previsto, previa consultazione del RLS/RLST.

Tiene conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori. Ciò in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 e in relazione all’attività e alla struttura dell’azienda.

I passi per la stesura del DVR semplificato

Il datore di lavoro dovrà seguire le istruzioni operative previste dal modello secondo i seguenti passi:

  1. descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
  2. identificazione dei pericoli presenti in azienda;
  3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
  4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Per ognuno di questi passi è poi disponibile un modulo da compilare. Inoltre, dal momento che la valutazione dei rischi è un processo dinamico. Questa deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo.

Nonché nell’organizzazione del lavoro. Anche, in relazione al grado di evoluzione della tecnica. Oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

I principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 all’art. 15 e sono i cosiddetti criteri generali della sicurezza.

L’introduzione delle procedure standardizzate

L’introduzione dell’obbligo di utilizzo delle Procedure Standardizzate per le imprese fino a 10 addetti, con la possibilità di utilizzo per aziende con meno di 50 lavoratori. Ha quindi sanato un’oggettiva condizione di criticità, trovando tuttavia molte imprese impreparate ad affrontare l’obbligo di redazione di un DVR semplificato inteso come un documento che attestasse l’avvenuta valutazione dei rischi in azienda.

Le procedure standardizzate aiutano nella stesura di un DVR sintetico e semplificato. Sono costituite da una linea di indirizzo e da un pacchetto di moduli che il Datore di lavoro deve utilizzare per ottemperare a quanto previsto dalle norme in vigore. In particolare il Modulo 2 offre un quadro esaustivo dei pericoli che è possibile riscontrare negli ambienti di lavoro. Questo è quindi di per sé un importante ausilio per il datore di lavoro che abbia anche assunto la responsabilità del Servizio di prevenzione e protezione.

Nonostante gli anni permangono tuttavia evidenti difficoltà da parte dei Datori di lavoro. In particolare delle micro imprese, ad attuare correttamente gli obblighi di attestazione della avvenuta valutazione. Questo è testimoniato anche dalle numerose FAQ rivolte al Ministero del  lavoro in occasione della emanazione delle procedure. Difficoltà di attestazione che per lo più nascono dal non aver fino ad oggi correttamente affrontato le difficolta insite nel processo di valutazione in quanto tale.

La platea delle imprese interessate al “DVR semplificato”

Il numero delle imprese interessate dalle nuove disposizioni in materia di documentazione della valutazione dei rischi al momento della loro entrata in vigore era assolutamente rilevante. Rifacendosi ai dati Inail 2013, senza però includere le aziende agricole. Parliamo di oltre 3 milioni di aziende con un numero di lavoratori fino a 9 e di circa 130mila aziende con un numero di lavoratori fino a 49.

Considerando quindi da una parte la domanda di supporto e dall’altra la numerosità delle imprese interessate alla adozione di una metodologia legata alla stesura di un DVR semplificato. Si è ritenuto fosse utile fornire questo tipo di strumento.

Queste procedure aiutano a prendere in considerazione tutti i vari fattori di rischio che possono essere presenti in azienda. Attraverso un percoso guidato i datori di lavoro sono portati a valutare i vari aspetti ritenuti importanti ai fini della sicurezza.

Ad esempio sono affrontati i rischi legati alle attrezzature di lavoro. Così da portare il datore di lavoro a compiere una serie di verifiche minime sulle stesse per poter effettivamente quantomeno stabilire se sia necessario adottare eventuali misure di miglioramento. Ancora, si prendono in considerazione eventuali lavoratori esposti a rischi chimici e così via.

Sicuramente insomma, col passar del tempo, questo potrà rivelarsi uno strumento molto utile per le aziende interessate. Concludiamo come sempre invitandovi a registrarvi alla nostra newsletter sicurezza per rimanere sempre aggiornati sulle varie attività e novità.