Fascicolo tecnico e sicurezza. Perché è importante?
Spesso riceviamo domande sul fascicolo tecnico di questa o quella macchina. Purtroppo, di solito, dopo gravi infortuni. Cerchiamo con questo articolo dunque di capire quali sono gli obiettivi, e quindi le opportunità, del fascicolo tecnico.
Obiettivi del fascicolo tecnico
La maggior parte delle direttive “nuovo approccio” prevedono vari obblighi per il fabbricante che intende procedere alla immissione sul mercato comunitario di una macchina. Tra questi bisognerà predisporre una documentazione o fascicolo tecnico della costruzione. Tale fascicolo consente di:
- procedere alla redazione della dichiarazione CE di conformità ed alla marcatura CE;
- Effettuare, ove previsto, l’esame CE da parte di un organismo notificato. Con la direttiva 2006/42/CE il fascicolo tecnico è anche richiesto in sede di valutazione del sistema qualità totale;
- Dimostrare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalla direttiva macchine;
- Rispondere alle eventuali richieste da parte delle Autorità nazionali di controllo;
- Impostare una linea di difesa nel caso di procedimento giudiziari. Ai sensi delal responsabilità da prodotto difettoso.
Il fascicolo tecnico può essere inoltre una utile opportunità per verificare. Nonché formalizzare quei dati e quelle conoscenze che il costruttore certamente possiede. Ma che spesso non gestisce e valorizza come dovrebbe.
Per non rischiare sanzioni penali o provvedimenti restrittivi sul prodotto in uno degli stati membri dell’Unione Europea è necessario.
Prima della immissione sul mercato. Ancor prima che redigere il libretto di uso e manutenzione o la dichiarazione di conformità del prodotto. Costituire il fascicolo tecnico della costruzione. Ovvero la documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine.
Contenuti e composizione, quali novità?
La nuova direttiva ribadisce l’obbligo della disponibilità di tale documento per poter esaminare la valutazione della conformità della macchina ai requisiti della direttiva.
Il fascicolo tecnico deve essere redatto secondo quanto previsto per la documentazione tecnica di progetto, costruzione e funzionamento. Tali informazioni sono indicate negli allegati VII A e VII B per le macchine e le quasi – macchine. Le novità sostanzialmente sono le seguenti:
- Deve essere compresa la documentazione relativa alla valutazione dei rischi. Questa deve dimostrare la procedura seguita;
- Deve comprendere una copia della dichiarazione CE di conformità della macchina considerata. Nel caso, le copie delle dichiarazioni CE di conformità delle macchine. Ovvero altri prodotti. Incorporati nella stessa;
- Se vengono incorporate delle quasi – macchine. Nel documento vanno incluse le relative dichiarazioni e le istruzioni di assemblaggio.
Non deve includere per forza piani dettagliati. Oppure altre eventuali informazioni specifiche. Magari anche in merito a sotto unità utilizzate dal fabbricante della macchina. Chiaramente questo a patto che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Dove va custodito il fascicolo tecnico?
Una novità importante introdotta dalla direttiva 2006/42/CE è l’obbligo di nominare una persona. Residente sul territorio europeo. Che ha il compito di custodire il fascicolo tecnico della macchina. Ovvero la documentazione tecnica pertinente nel caso di quasi – macchine.
Tale persona, fisica o giuridica, può essere il fabbricante stesso. Il mandatario o qualsiasi altra persona incaricata dal fabbriante. Dunque anche terze parti.
Precisiamo subito che questa persona non ha alcuna responsabilità in merito alle misure di sicurezza attuate dal fabbricante o, in generale, ai contenuti del documento.
Essa deve però essere in grado di “riunire e rendere disponibile” alla pubblica autorità. Laddove ne faccia richiesta. Il fascicolo così che la stessa possa avere la migliore esperienza e comprensione del documento. Il tutto chiaramente “in tempi compatibili con la sua importanza”.
Da quanto appena detto emerge quindi che il fascicolo tecnico non deve per forza trovarsi nel territorio della Comunità Europea. Né essere sempre materialmente disponibile. Può ad esempio essere costituito da vari fascicoli. Tuttavia l’importante è che questi possono essere riuniti e resi disponibili in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
Per ora ci fermiamo qui nell’analisi. Concludiamo come sempre invitandovi a registrarvi alla nostra newsletter sicurezza per rimanere sempre aggiornati sulle varie attività e novità.