Idoneità con limitazioni alla mansione, facciamo chiarezza
Spesso ci vengono richieste informazioni circa giudizi di idoneità con limitazioni alla mansione. I casi sono i più vari. Dal lavoratore che non condivide quanto indicato dal medico, all’azienda che ritiene non applicabili le indicazioni fornite. Proviamo dunque a capire cosa fare e come gestire queste situazioni.
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica
Secondo l’art. 41 comma 6, il medico competente, sulla base delle risultanze di ogni visita medica indicata dalla norma, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- Idoneità;
- Idoneità con limitazioni alla mansione. Cioè idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- Non idoneità temporanea;
- Non idoneità permanente.
Anzitutto non è banale precisare una cosa. Così come specificato per il giudizio di “non idoneità”. Anche nel caso della “idoneità parziale” è necessario precisare se il provvedimento è “temporaneo” o “permanente”.
In ogni caso il giudizio deve essere espresso per iscritto e la copia dello stesso deve essere consegnata al lavoratore e al datore di lavoro dopo la visita del medico.
L’espressione del giudizio
La formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell’intera attività del medico del lavoro. E’ l’atto formale con il quale il professionista “comunica” col datore di lavoro e con il lavoratore.
Il giudizio ha il fine di “attestare” se le condizioni di salute del lavoratore siano o meno compatibili con l’esposizione al rischio professionale. In una parola: si tratta di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato.
Nel redigere il giudizio è dunque indispensabile conoscere nel dettaglio da parte del medico competente varie cose. Sia le caratteristiche personali e cliniche del lavoratore. Sia quelle della attività lavorativa e dell’ambiente di lavoro. Ciò in relazione agli specifici effetti che l’esposizione a rischi professionali può indurre sull’organismo.
L’ idoneità con limitazioni alla mansione specifica o meno richiama dunque in medicina del lavoro i ben noti concetti di “pericolo” e “rischio”. Nonché di “effetto biologico” e “organo bersaglio”, sui quali chiaramente non ci dilunghiamo in questo articolo.
Risulta chiaramente evidente che non avrebbe alcun senso redigere il giudizio di idoneità alla mansione. Laddove essa non comportasse l’esposizione a rischi “specifici” per la salute e la sicurezza del lavoratore.
Dunque i destinatari del giudizio di idoneità devono essere solo i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Quei lavoratori per i quali, cioè, la valutazione dei rischi abbia mostrato la persistenza di rischi residui nei confronti dei quali la sorveglianza sanitaria rappresenta. Secondo le prove scientifiche basate sull’evidenza. Un efficace strumento di prevenzione.
Elementi da considerare ai fini della idoneità con limitazioni alla mansione o meno
Come detto, una delle cose di cui il medico deve tenere conto ai fini dell’espressione di un giudizio di inidoneità alla mansione. Così come di idoneità con limitazioni alla mansione o di idoneità è lo stato di salute del lavoratore.
Questa valutazione necessita di un’attenta analisi anche in relazione alla suscettibilità individuale del soggetto. L’altro aspetto da valutare sono i compiti che il lavoratore svolge in azienda. Ciò richiede di prendere in considerazione i vari compiti svolti e di valutare anche l’impegno psico-fisico richiesto dallo specifico compito. Nonché l’eventuale carattere usurante del lavoro stesso.
Infine l’ultimo aspetto da valutare. Cioè le caratteristiche dell’ambiente ove si svolge l’attività. Richiede, tra l’altro, la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fattori di rischio occupazionali. Nonché delle caratteristiche organizzative e di sicurezza dell’ambiente di lavoro ove il lavoratore si troverà o si trova a operare.
Aggiungiamo inoltre. Tra gli elementi da prendere in considerazione nella espressione del giudizio di idoneità. La possibilità, di indossare dispositivi di protezione individuale obbligatori per lo svolgimento della mansione a rischio.
Il medico competente deve quindi essere nella condizione di formulare il giudizio non sulla base di dati empirici, esperenziali o di “buon senso”. Bensì, in ragione di dati di rischio forniti dal datore di lavoro. Nonché dalle evidenze scientifiche. Inutile dire che, purtroppo, questi ultimi due aspetti sono ancora purtroppo largamente carenti.
Un aspetto importante
Un altro aspetto da considerare nella espressione del giudizio di idoneità con limitazioni alla mansione o meno al lavoro specifico. E’ la sicurezza dei terzi.
Cioè colleghi di lavoro e utenti. Su questo esistono molte incertezze anche perché le conoscenze scientifiche sono ancora insufficienti. La normativa vigente è piuttosto lacunosa e talvolta contraddittoria.
Il tema è stato comunque oggetto di dibattito scientifico e viene considerato. Seppure limitatamente alle condizioni di alcol dipendenza e di uso di sostanze psicotrope e stupefacenti. Anche dal legislatore nel D.Lgs 81/08.
Modalità operative
Il giudizio di idoneità deve essere formulato riportando chiaramente la scadenza. In caso di idoneità con limitazioni alla mansione specifica, le limitazioni o le prescrizioni devono essere annotate in modo chiaro, esauriente e preciso. Deve anche essere indicato se si tratta di un provvedimento temporaneo o permanente.
Nella formulazione del giudizio il medico competente dovrà prestare particolare attenzione a tenere circoscritti gli elementi clinici alla base del giudizio. Ciò nel rispetto del segreto professionale.
Al tempo stesso dovrà porre il datore di lavoro e i dirigenti nella condizione di comprenderne il contenuto così da renderlo operativo. Nonché i preposti di assicurarne il controllo del rispetto da parte del lavoratore. Infine il lavoratore di seguire le limitazioni e le prescrizioni ivi contenute.
Dunque nella formulazione del giudizio devono essere evitate indicazioni generiche del tipo “non adibire a lavori faticosi”, oppure “non esporre a bronco irritanti”. Ancora, “non adibire a lavori che comportano sforzi fisici”.
Anomalie sulle idoneità con limitazioni alla mansioni
Può capitare a volte che il medico competente non ha informazioni dettagliate sulle attività svolte dal lavoratore o sui rischi ai quali è esposto. Quindi, magari sbagliando, formula un giudizio di idoneità con limitazioni alla mansione.
Nelle aziende spesso ci si ritrova a dover gestire il lavoro avendo a che fare con il problema di dover “piazzare” alcuni lavoratori in mansioni non corrispondenti a quelle per la quale sono stati assunti. Questo “cambio mansione” avviene perché, in caso contrario, non sarebbe possibile rispettare quanto previsto dai giudizi di idoneità alla mansione con prescrizioni o limitazioni dati dal medico.
Il problema spesso nasce non tanto per un effettivo problema sanitario del lavoratore. Bensì per un giudizio cautelativo da parte del medico a fronte di un rischio non compiutamente valutato.
Spesso infatti per non “investire” in sicurezza l’azienda non provvede ad effettuare valutazioni dettagliate di alcuni fattori di rischio importanti. In tali situazioni il medico non ha tutte le informazioni per poter valutare con serenità la situazione e quindi può capitare quanto appena indicato.
Questo però può avere delle gravi ripercussioni sull’azienda. Anche principalmente in termini di costi. Infatti l’azienda dovrà gestire e rispettare le indicazioni date dal medico. Tutto ciò si ripercuote con un effetto domino sul lavoratore, sulla produttività aziendale e, di conseguenza, sugli utili!
Le insidie dietro le idoneità con limitazioni alla mansione
Tra i tanti aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. Il giudizio di idoneità alla mansione è forse quello che attrae di più l’attenzione. In particolare l’eventuale giudizio di idoneità con limitazioni alla mansioni o prescrizioni viene spesso visto dalle Aziende. Nonché dai loro Datori di Lavoro o dai responsabili dell’ufficio Personale come un problema del medico competente.
In realtà il giudizio di idoneità dovrebbe essere l’estrema sintesi di un articolato processo valutativo. Questo coinvolge diversi ruoli aziendali.
Anzitutto il lavoratore. Poi a seguire tutti gli attori della gestione della sicurezza in azienda.
Tra questi i preposti, i dirigenti ed il datore di lavoro. Ma anche il RSPP ed il RLS. Fino, nel caso, all’Organo di Vigilanza.
E’ dunque sbagliato considerare il giudizio di idoneità con limitazioni alla mansione con un qualcosa che riguarda solo due soggetti e cioè il medico ed il lavoratore. L’esperienza insegna che questo può essere indicativo di un problema a monte legato ad una non adeguata valutazione del rischio ed alle conseguenti misure per gestirlo.
Il giudizio di idoneità con limitazioni alla mansione risulta essere allora solo una “pezza“. Oltretutto, complessa e costosa, per sistemare un problema che nulla ha a che vedere con il giudizio in sé.
Le conseguenze in caso di mancato rispetto del giudizio di idoneità
Il caso che portiamo come esempio per chiarire questo aspetto fa riferimento ancora al regime del D.Lgs 626/94 ma la sentenza definitiva è arriva nel 2015.
Si tratta della conferma della condanna di un datore di lavoro. Questo, nell’affidare i compiti lavorativi ad una lavoratrice, non ha tenuto conto del suo stato di salute.
In particolare non ha tenuto conto dei giudizi di idoneità alla mansione espressi dal medico competente. Il medico infatti aveva riconosciuto nella lavoratrice un caso di inidoneità alla mansione di bagnina in un impianto di terme.
Tuttavia per sopperire alle carenze di personale sul posto di lavoro la lavoratrice era stata adibita nuovamente alle vasche idromassaggi. Questa però, nel tentativo di reggere un ospite che stava scivolando, aveva subito un infortunio. La Corte di cassazione ha confermato la condanna in capo al datore di lavoro.
Ricorso avverso il giudizio di idoneità
Riguardo ai giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo. Il ricorso va presentato all’Organo di Vigilanza territorialmente competente. Questo, dopo eventuali ulteriori accertamenti dispone la conferma. Ovvero la modifica o la revoca del giudizio stesso.
E’ ormai pacifico che il ricorso è ammissibile contro ciascun tipo di giudizio. Per cui se anche se un lavoratore è riconosciuto, ad esempio, come idoneo alla mansione.
…in caso di inidoneità
Riguardo questo caso il D.Lgs 81/08 ha introdotto una importante novità. L’art. 42 prevede infatti che in caso di non idoneità alla mansione specifica il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti. Oppure, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Poiché il lavoro può, se mal gestito, essere causa di vari problemi. Già la legge n. 68/99, prima ancora dell’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 stabiliva un principio importante. Cioè che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Informazioni sui lavoratori diversamente abili
Da notare che la Direttiva 2000/78 CE ha imposto ai datori di lavoro l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sempre che tali misure non implichino un onere finanziario sproporzionato.
Dunque al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli.
Come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro. Ciò per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.
Il panorama normativo
Nel panorama normativo a riguardo è molto importante la questione della sopravvenuta malattia di lunga durata. Questa compromettendo in modo persistente lo stato psico – fisico, integra la condizione di disabilità.
Dunque necessariamente si intercetta la disciplina dell’obbligo di sorveglianza sanitaria in relazione all’ambiente di lavoro. Nonché ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. E quindi si arriva, segnatamente, al tema del giudizio di idoneità relativo alla mansione specifica.
Dovendo gestire tale situazione. Il giudizio di inidoneità o di idoneità con limitazioni alla mansione e/o prescrizioni, permanente (e non temporaneo) alla mansione lavorativa espresso dal medico competente in relazione a patologie croniche durature.
Finisce fatalmente per sancire lo stato di disabilità del prestatore. Con esso l’insorgenza da parte del datore di lavoro, vincolato ex art. 42.
Ad attuare le misure sanitarie, dell’obbligo di adottare gli accomodamenti ragionevoli di cui all’art. 3, c. 3-bis, del D. Lgs. n. 216/2003.
L’adempimento di tale obbligo condiziona, infatti, il potere di recesso del datore di lavoro. Questo potrà legittimamente licenziare il lavoratore (per giustificato motivo oggettivo) a fronte della sopravvenuta inidoneità alla mansione per motivi di salute.
Solo dopo aver adottato tutti gli accomodamenti ragionevoli. Oppure dopo aver dimostrato l’inesistenza o l’irragionevolezza, se esistenti, dei possibili adattamenti per comprovata sproporzione degli oneri finanziari necessari per realizzarli. Pena la reintegrazione (e il risarcimento del danno) del lavoratore per licenziamento discriminatorio.