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Incendi e prevenzione: i chiarimenti dei VVF

Chiarimenti dai Vigili del Fuoco in tema di prevenzione incendi. La circolare DCPREV 9962 del 24 luglio 2020 torna sul Codice di prevenzione Incendi. In particolare il Capitolo S.2 per quanto riguarda l’implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il Corpo risponde a numerosi quesiti pervenuti per la corretta implementazione di soluzioni progettuali alternative. Nonché per la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture con le metodologie previste al Capitolo S.2 dal decreto 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto 18 ottobre 2019.

Vediamo di seguito i punti trattati ed una breve descrizione, rimandando al testo della Circolare in allegato per una completa trattazione delle singole tematiche.

I chiarimenti e gli indirizzi applicativi forniti dalla circolare VVF 24 luglio 2020 DCPREV 9962 sull’implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco per il capitolo S.2 del Codice di prevenzione incendi sono molto tecnici. Questa inquadra il tema della resistenza al fuoco attraverso i livelli di prestazione. I criteri di progettazione, il carico di incendio specifico ecc.

I temi della circolare sono appunto dei paragrafi del capitolo S.2 e riguardano:

  • utilizzo di curve naturali per la verifica di elementi strutturali non protetti;
  • utilizzo di curve naturali per la verifica di elementi strutturali con protettivi (es. vernici intumescenti, intonaci protettivi, lastre, ecc.);
  • durata degli incendi naturali;
  • omissione di verifiche sugli elementi strutturali;
  • utilizzo di sistemi o impianti a disponibilità superiore;
  • collasso implosivo sulle strutture in condizioni di incendio;
  • omissione di verifiche ad incendi localizzati.

Vediamo più in dettaglio le indicazioni fornite riguardanti il rischio di incendio tenuto anche conto di quella che può essere la situazione in caso di grandi incendi.

Utilizzo di curve naturali per verifica di elementi strutturali non protetti

Sono portate in conto nelle modellazioni termo-strutturali dell’intera struttura. Ovvero di sottostrutture significative, ma, secondo il Corpo, ciò non avviene nei modelli analitici su singoli elementi. I quali, per tale motivo, non sono applicabili (vedasi punto S.2.8.1) con incendi naturali, ad eccezione dei casi in cui è riconoscibile a priori che esse siano trascurabili o favorevoli.

Utilizzo di curve naturali per verifica di elementi strutturali protetti

In corso ricerche industriali/accademiche per verificare se e come si potrà procedere alle verifiche di elementi protetti esposti ad incendi naturali. Ad oggi, ciò non è possibile perché non è possibile certificare in alcun modo le proprietà e non è noto il comportamento dei protettivi in fase di raffreddamento.

DURATA DEGLI INCENDI NATURALI

La loro classe di resistenza al fuoco è riferita unicamente a curve nominali. Vedasi la definizione di classe al punto G. l.l2. Mentre la durata degli incendi naturali non ha alcuna relazione con la classe e dipende, invece, dal livello di prestazione. Si veda in circolare le distinzioni per livelli I, II, III, IV, V.

Omissione di verifiche sugli elementi strutturali

Il Corpo ricorda che, ad oggi, le attuali normative nazionali di settore non prevedono valori limite di temperature dei gas caldi. Come delle fiamme d’incendio. Ovvero delle temperature e gradienti negli elementi strutturali al di sotto dei quali è possibile omettere le verifiche strutturali in termini di resistenza. Fino al livello di prestazione III. Nonché di deformabilità. Per livelli di prestazione IV e V.

Pertanto, in linea generale, è sempre necessario procedere alle verifiche termo-strutturali. A tal fine si utilizzeranno come dati di ingresso termico i risultati di output delle analisi quantitative degli scenari d’incendio di progetto. Nonché come combinazione dei carichi quella prevista per le azioni eccezionali di cui alle vigenti NTC.

Utilizzo di sistemi o impianti a disponibilità superiore

Alla luce delle modifiche introdotte dal D.M. 18/10/2019 al punto M.l.8. Il professionista antincendio non è esentato da una valutazione del rischio specifica. Sempre di tipo quantitativo.

Da fare mediante un’analisi di sicurezza funzionale. La quale stabilisca in maniera tecnicamente e professionalmente valida la caratteristica di disponibilità superiore del sistema o impianto.

Nonché da una valutazione del rischio complessiva. Ai fini della corretta individuazione degli scenari d’incendio di progetto per la resistenza al fuoco. Solo poi sarà possibile stabilire se uno scenario in cui è considerato il contributo di tali sistemi o impianti possa essere ritenuto adeguato.

Collasso implosivo sulle strutture in condizioni d’incendio

Il Corpo rileva che sono state tratte conclusioni semplicistiche ed affrettate per le analisi su singoli elementi basate sulla sola resistenza anche di singole membrature. Ciò senza individuare l’effettivo meccanismo di collasso in condizioni d’incendio in termini cinematici.

Occorre invece una corretta e complessa, analisi termo-strutturale, nella quale valutare anche la risposta termica in termini di scenari d’incendio di progetto. Tenendo conto delle fondamentali preliminari e conseguenti misure gestionali.

Nonché valutando, anche lo stato di sollecitazione e di deformazione al variare di gradienti termici negli elementi in funzione del tempo. In modo da definire il cinematismo di collasso e dimostrare che, nelle condizioni di incendio considerate, esso sia implosivo o meno.

Omissione di verifiche ad incendi localizzati

Secondo il Corpo non vengono correttamente considerate le distribuzioni di materiale combustibile localizzate in un compartimento. Queste normalmente determinano prestazioni superiori rispetto a quelle valutate sul quantitativo considerato. Purché inteso come distribuito sull’intera superficie lorda del compartimento.

Puoi scaricare il testo della circolare per maggiori dettagli cliccando sul pulsante di seguito. Registrati alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato!