Infortuni gravi e gravissimi, di cosa si tratta
Troppo spesso sul lavoro si verificano infortuni di varia natura, alcuni di questi sono anche molto gravi. Tuttavia nella norma sono previste delle situazioni in base a cui gli infortuni si classificano come “gravi” o “gravissimi”. Vediamo insieme di cosa si tratta.
L’obiettivo delle norme di sicurezza sul lavoro
Come sappiamo bene l’obiettivo di ogni norma in tema di sicurezza sul lavoro è quello di evitare l’insorgere di malattie professionali ed il verificarsi di infortuni sul lavoro.
Nei luoghi di lavoro, tuttavia, vi saranno sempre dei rischi che non è possibile annullare. Soprattutto in alcuni tipi di lavori ben specifici. Se infatti pensiamo alle forze di polizia o ai vigili del fuoco il discorso si fa ancora più serio.
Infatti questi tipi di lavori sono contraddistinti da un tutta una serie di pericoli certamente maggiori rispetto ad altre situazioni. Questo vuol dire che dovremo aspettarci dei rischi sicuramente importanti. Tali anche da far sì che si concretizzino infortuni gravi o addirittura che in pochi minuti si possano verificare infortuni mortali.
Altri settori particolarmente a rischio sono il comparto edile ed i lavori boschivi. Sovente infatti si verificano infortuni in queste attività durante le varie fasi di lavoro. Dal getto di solai alla sramatura.
Molti liberi professionisti in tutta Italia, specializzati e preparati su queste materie, sono ogni giorno impegnati per cercare di evitare che si verifichino situazioni del genere. Tuttavia, come tristemente leggiamo sui giornali o ascoltiamo in tv un giorno sì e l’altro pure continuano a verificarsi gravi infortuni sul lavoro.
Come distinguere tra infortuni gravi e non gravi?
Dunque tante volte in materia di sicurezza sul lavoro capita che quando si verificano infortuni conseguenti ad incidenti sul lavoro si verifichi una cosa. Cioè si tende a parlare in modo indistinto di infortuni aggiungendo, in funzione della persona che descrive l’accaduto, la parola “grave” o “gravissimo”.
E’ evidente che in questo caso l’aggettivo in questione non ha alcun valore giuridico. E’ piuttosto il frutto del punto di vista e dello stato d’animo di una persona.
Dal momento però che come sappiamo un infortunio sul lavoro ha o può avere delle gravi ripercussioni penali è bene fare molta attenzione a questo termine. La sicurezza sul lavoro infatti annovera questi eventi tra le “lesioni personali” ed il codice penale, a riguardo, indica con precisione cosa si intende con lesione grave e gravissima.
Nello specifico i due articoli del codice penale che trattano questo aspetto sono il 582 e 583. Quest’ultimo nello specifico indica che:
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. Ovvero se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile. La perdita di un senso.
Ancora, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile. Ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare. Ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.
Art. 583 codice penale
Infortuni gravi
Dunque per quanto riguarda gli infortuni gravi è necessario riferirsi alla prima parte della citazione sopra riportata. A riguardo si può notare che il riferimento in termini di giorni è unico ed è chiaro. La norma parla di 40 giorni.
La prima domanda che sorge a riguardo è relativa alla pena. La norma fa riferimento ad un periodo da tre fino a sette anni di reclusione. Tuttavia, tenuto conto che in materia di prevenzione infortuni questi accadimenti sono di solito di carattere colposo il riferimento è l’art. 590 c.p.
Questo prevede, in caso di lesioni gravi, la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 fino a 619 euro.
Infortuni gravissimi
Avremo invece a che fare con infortuni gravissimi in tutti quei casi in cui si verifica una della situazioni sopra descritte. Anche in questo caso la relativa pena è indicata nell’art. 590 c.p. ed è pari alla reclusione da tre mesi a due anni o alla multa da 309 a 1.239 euro.
A riguardo tuttavia è bene precisare una cosa importante. Cioè che proprio questo articolo 590 specifica che se le lesioni gravi o gravissime sono riconducibili alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ebbene, in questo caso la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 a 2.000 euro. Mentre invece la pena per le lesioni gravissime è la reclusione da uno a tre anni.
Dunque il codice penale italiano prevede un inasprimento delle pene laddove tali tipi di lesioni siano dovute a carenze in materia di sicurezza sul lavoro. Questo è un punto molto importante in quanto tale passaggio sottolinea l’attenzione che il Legislatore pone alla tematica.
Infortuni “lievi”
Di contro, sul lavoro potranno verificarsi anche infortuni non gravi, cioè “lievi”. In tal caso il riferimento è l’art. 582 del codice penale.
In buona sostanza andremo a considerare “lievi” tutte quelle lesioni che determinano una malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni. Ovvero l’impossibilità per il soggetto di svolgere le normali attività quotidiane. Guaribili in un periodo che va dai 21 ai 40 giorni.
Se invece tali lesioni sono guaribili entro i venti giorni saranno considerate come “lievissime”. Le prime sono procedibili d’ufficio e sanzionate con la reclusione da tre mesi a tre anni. Le seconde invece sono procedibili sono su querela da parte della persona offesa.
Il riferimento ai 30 giorni nel “jobs act”
Vogliamo concludere chiarendo una questione legata al D.Lgs 151/2015. Infatti con l’entrata in vigore del jobs act vi è stata una modifica riguardo l’invio della denuncia di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Prima questo obbligo scattava per tutti gli infortuni con durata superiore ai tre giorni escluso quello dell’evento. Oggi invece tale obbligo vi è solo per infortuni mortali o tali da aver causare una prognosi superiore a 30 giorni.
Il decreto chiarisce anche che tale comunicazione va fatta entro due giorni da quando si ha conoscenza dell’evento. Vi si adempie comunicando all’Inail la denuncia di infortunio con le modalità telematiche previste.
Abbiamo voluto precisare questo aspetto per sottolineare che questo riferimento ai “30 giorni” non ha nulla a che fare con quanto indicato sopra. Cioè non è in alcun modo legato alla classificazione della gravità dell’infortunio dal punto di vista giuridico.