L’obbligazione di sicurezza, che la legislazione pone in capo al datore di lavoro. Impone che nella gestione dell’impresa venga usata la dovuta diligenza. Questa, in primo luogo, deve prevedere il rispetto di tutte le specifiche misure atte a prevenire gli infortuni.
La tutela in relazione agli infortuni sul lavoro
Ma la condotta va sempre rapportata alla particolarità delle lavorazioni.
L’esperienza ed il progresso scientifico devono colmare l’eventuale difetto di una specifica prescrizione legislativa. In definitiva, la condotta del datore di lavoro deve essere connotata dalla c.d. diligenza rafforzata richiesta da un obbligo professionale.
Per il lavoratore che subisce un infortunio tuttavia. A prescindere dal fatto che sia necessario o meno l’intervento del pronto soccorso.
Ciò secondo le indicazioni contenute nel DPR n 1124 del 1965. Sia esso in occasione di lavoro o che si tratti di infortunio in itinere. Si può correre il rischio di dover affrontare un iter giudiziario.
Ciò implica che l’obbligazione datoriale non può definirsi esaurita tout court. Con la semplice apposizione di cartelli monitori. Nonché con l’assegnazione al dipendente dei dispositivi di protezione.
I profili di responsabilità
La responsabilità del datore di lavoro non è neppure esclusa da un comportamento negligente del lavoratore che abbia contribuito all’infortunio.
Ciò in quanto il datore di lavoro. Garante anche della correttezza dell’agire del lavoratore. Ha il dovere di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del dipendente.
In caso di infortunio sul posto di lavoro, con relativo certificato medico, al lavoratore spetta una retribuzione pari al 60 % della retribuzione nel c.d. Periodo di carenza (3 giorni in capo all’azienda) e comunque fino al 90° giorno di assenza dal lavoro (in capo all’Inail).
Tuttavia se in occasione di una visita medica dovesse rilevarsi una malattia professionale. Ovvero se durante la attività lavorativa si verificasse un incidente sul lavoro. Quindi se l’infortunio sul lavoro fosse di causa violenta.
In particolare da cui poi derivi una inabilità permanente. Anche in questo caso ci potrebbero essere de profili di responsabilità del il datore di lavoro.