Organigramma aziendale per la sicurezza
Sempre più spesso riceviamo domande relative all’organigramma aziendale per la sicurezza. Ritenendo questo punto molto importante abbiamo deciso di approfondirlo insieme con questo articolo.
L’organigramma aziendale della sicurezza?
La stesura di questo organigramma è una attività che viene fatta quasi in automatico, in modo più o meno completo, durante la valutazione dei rischi. Tra i requisiti del DVR è infatti richiesto di indicare il nominativo di diverse figura della sicurezza. Nello specifico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
Chiaramente nel documento di valutazione dei rischi non può poi mancare il nominativo del Datore di Lavoro. Dunque ogni attività, almeno nel DVR, sarà chiamata di fatto a creare un organigramma aziendale per la sicurezza. Questo può essere un organigramma a matrice o avere una rappresentazione grafica diversa. L’importante è che siano individuate le figure che hanno dei ruoli in materia di sicurezza.
Dunque, un primo principio di quello che può essere inteso come un modello di organigramma è rinvenibile già nel DVR aziendale.
A cosa serve l’ organigramma aziendale per la sicurezza?
Una cosa da tenere ben presente è il fatto di non confondere il “classico” organigramma funzionale legato ai cicli produttivi presente in tutte le organizzazioni aziendali con l’organigramma di cui stiamo parlando.
Il primo è indicativo delle attività operative dell’azienda legate alla produzione o allo svolgimento dei suoi servizi. Tiene quindi conto dei rapporti gerarchici e funzionali esistenti all’ interno dell’ azienda finalizzati all’obiettivo che la stessa si pone.
Ad esempio la produzione di un bene o un servizio. Dunque ad esempio le mansioni svolte e la gestione delle risorse umane necessarie per portare avanti gli obiettivi aziendali.
L’organigramma aziendale per la sicurezza invece guarda esclusivamente alla sicurezza sul lavoro. Cioè non ha come obiettivo la produzione o la qualità nello svolgimento delle varie attività lavorative. Bensì l’obiettivo è quello di realizzare una struttura organizzativa tale da garantire la corretta gestione degli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. Tiene conto quindi delle relazioni esistenti tra le varie figure della sicurezza aziendale.
Dunque in ogni azienda possono essere presenti più organigrammi. Tutti rappresentano le relazioni esistenti tra le varie figure coinvolte. Tra questi quello della sicurezza ha come obiettivo quello di identificare in modo chiaro quello che è il sistema di gestione aziendale deputato a questi aspetti.
Come è fatto tipicamente l’organigramma?
Anzitutto è molto importante che l’organigramma aziendale per la sicurezza sia unico. Infatti avere più organigrammi con nominativi e collegamenti diversi per lo stesso ruolo rischia di creare solo confusione. Oltre a essere un indice indiretto di una non corretta gestione della sicurezza.
Riteniamo che l’organigramma per adempiere bene al suo compito deve indicare la relazione gerarchica esistente tra tutte le figure della sicurezza. Pertanto oltre al Datore di Lavoro, al RSPP, RLS ed al Medico competente. E’ auspicabile siano indicati anche i nominativi dei dirigenti e dei preposti. Oltre a quelli degli addetti aziendali.
Chiaramente, se presenti, è necessario indicare nell’organigramma aziendale anche i nominativi degli ASPP. Se del caso, anche di eventuali consulenti con cui si ha un rapporto continuativo nel tempo in riferimento all’attività svolta.
E’ sempre necessario affiggerlo in bacheca?
La risposta a questa domanda è no. Nel senso che nel D.Lgs 81/08 non è richiesto in modo esplicito il fatto che l’ organigramma deve essere affisso in bacheca. Pertanto questo specifico aspetto è una facoltà demandata alla singola azienda.
Tuttavia l’art. 36 del D.Lgs 81/08 richiede, a cura del Datore di Lavoro, di fornire una serie di informazioni ai lavoratori. Tra queste vi è il fatto di informare in merito ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi in azienda. Nonché il nominativo del Medico Competente, RSPP ed eventuali ASPP.
Sebbene il Datore di Lavoro sia lasciato libero di provvedervi in altro modo. Riteniamo che l’affissione dell’organigramma aziendale in bacheca assolva a queste incombenze (sanzionate penalmente tra l’altro).
Dunque, tenuto conto del fatto che, in pratica, stiamo parlando di una attività che in buona parte viene già portata avanti. Nonché del fatto che l’art. 36 del D.Lgs 81/08 richiede di fornire queste informazioni ai lavoratori il suggerimento è sicuramente quello di procedere con l’affissione in azienda di questo organigramma.
In questo modo si ottengono due vantaggi. Da un lato si ottempera ad un disposto normativo. Dall’altro si sensibilizzano in modo costante i lavoratori sulle tematiche della sicurezza. Inoltre si offre al personale che accede in azienda per qualsiasi motivo una chiara indicazione in merito all’attenzione ed all’impegno organizzativo che l’azienda porta avanti su questo delicato tema.