piano sostitutivo di sicurezza

Piano sostitutivo di sicurezza, i dubbi interpretativi

Analizziamo oggi il piano sostitutivo di sicurezza per fare un aggiornamento della situazione attuale. Inquadriamo di cosa si tratta e, soprattutto, a che punto siamo.

Cos’è il Piano Sostitutivo di Sicurezza?

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza introdotto dall’art. 131 della D.Lgs 163/2006 sugli appalti pubblici. Viene redatto dall’appaltatore o dal concessionario quando i lavori non richiedono la nomina di CSP/CSE e quindi la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Cioè nei cantieri in cui è prevista la presenza di una sola impresa.

L’allegato XV del D.Lgs 81/08 definisce i contenuti minimi del Piano Sostitutivo di Sicurezza. In particolare il piano deve contenere gli stessi elementi del PSC quali i dati dell’ impresa appaltatrice con esclusione però della stima dei costi della sicurezza.

Chi deve redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza?

La Redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza è un onere che spetta all’appaltatore del lavoro. Ovvero al suo concessionario. Deve contenere tutti gli elementi solitamente inclusi nel PSC. Ad eccezione, come detto, che per la stima dei costi necessari per le misure di sicurezza.
La stesura del documento deve avvenire entro trenta giorni dalla aggiudicazione dei lavori pubblici. Comunque entro e non oltre la data di fine dei lavori.

Naturalmente, il piano deve contenere precise indicazioni relative alla descrizione dell’opera da svolgere, ai soggetti incaricati di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e una scrupolosa individuazione e analisi dei rischi. Si devono allegare al documento, inoltre, una relazione riferita alle scelte progettuali e alle misure preventive da adottarsi nel cantiere, le prescrizioni operative e i riferimenti per l’organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione.

Occorre infine indicare una stima di massima relativa alla durata prevista del cantiere.

E’ ancora necessario il Piano Sostitutivo di Sicurezza?

E’ possibile che ci sia ancora chi si pone questa domanda e chi abbia ancora dei dubbi sull’obbligo o meno di redigere il piano sostitutivo di sicurezza PSS nei cantieri pubblici nei quali operi una sola impresa.

Il dubbio nasce dal fatto che nel nuovo codice non vi è più alcun riferimento al PSS. L’obbligo della redazione del PSS è stato introdotto in Italia con la legge 11/02/1994 n. 109 e s.m.i. (legge Merloni).

La legge n. 109/1994 è stata però successivamente abolita dal D. Lgs. 12/4/2006 n. 163. Cioè il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Questo con l’art. 131 ha comunque confermato quanto già previsto dal citato art. 31 della legge n. 109/1994 sull’obbligo da parte dell’appaltatore di redigere il PSS e di consegnarlo alla stazione appaltante.

Le disposizioni normative

Le disposizioni relative al PSS non sono state però trasferite nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016. Dunque essendo stato abrogato il D. Lgs. n. 163/2006, si deve intendere che sia stato abrogato anche tale obbligo.

Cioè quello della redazione del piano sostitutivo di sicurezza. Definito esplicitamente al punto 1.1.1. lettera i) dell’All. XV allo stesso D.Lgs 81/2008 come segue.

Il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche. Fermo restando comunque l’obbligo da parte dell’unica impresa operante in cantiere di redigere il piano operativo di sicurezza.

Di conseguenza quindi, non essendo più richiesto il piano sostitutivo di sicurezza, non sono più da ritenere applicabili sia le disposizioni di cui al punto 3.1.1 dell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.

Nonché quelle di cui al punto 3.2.2. dello stesso Allegato XV. Secondo il quale “ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS”.

L’analisi della situazione

Ebbene da un’attenta lettura degli elementi minimi del POS appare chiaro che con questo documento l’impresa esecutrice deve fornire al coordinatore. Ovvero, mancando quest’ultimo, al committente, anche se non esplicitamente indicato nell’art. 101 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Una serie di informazioni relative però alla organizzazione della sicurezza sul lavoro della propria azienda. Nonché alla valutazione dei rischi dell’attività specifica che la stessa deve svolgere in cantiere.

Dunque, con il venir meno del piano sostitutivo di sicurezza si viene a creare una situazione analoga a quella che si verifica per i lavori privati da affidare ad un’unica impresa.

In tal caso il committente non è tenuto né a nominare i coordinatori per la sicurezza. Né tantomeno a far redigere il piano di sicurezza e di coordinamento.

Pur dovendo pretendere che l’impresa esecutrice. Ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Provveda comunque a redigere il POS.

Dunque dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici si è venuta a creare una situazione strana. In base a questa si regolamenta un piano di sicurezza già previsto per i cantieri relativi a opere pubbliche. Ebbene tale obbligo di redazione è stato soppresso.

Ciò mette in chiara evidenza una mancanza di coordinamento o quantomeno un mancato allineamento delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con quelle di cui al codice dei contratti pubblici che richiedono quanto meno un intervento correttivo dell’Allegato XV da parte del legislatore.