prevenzione incendi

Prevenzione incendi: cosa cambia a breve?

In materia di prevenzione incendi si prospettano molte interessanti novità in arrivo nel prossimo futuro. Il codice di prevenzione incendi è ormai sempre più maturo e rappresenta uno strumento sempre più performante. A questo presto si aggiungeranno anche i tre decreti del settembre 2021. I tre decreti in questione, noti con il nome di “decreto controlli”, “decreto GSA” e “Mini codice” dovrebbero riorganizzare l’attuale quadro normativo in materia.

Importanti novità all’orizzonte

I decreti in questione possono essere visti come una grande opportunità di miglioramento per le aziende. Coinvolgono, per un motivo o per un altro, un gran numero di aziende e, proprio per questo, riteniamo utile iniziare ad approfondirne i contenuti per analizzarli insieme.

Partiamo subito col dire quali sono le questioni di prevenzione incendi su cui intervengono. Sembra che il corpo nazionale dei vigili del fuoco, a questo giro, abbia voluto mirare su alcuni punti che, effettivamente, erano rimasti scoperti. Possiamo infatti dire che il primo decreto va a trattare tutto l’aspetto dei controlli in materia di sicurezza antincendio. Prevede tutta una serie di requisiti e corsi di formazione che le figure chiamate ad intervenire in questo settore devono fare.

Come cambia la prevenzione incendi

Gli altri due decreti invece vanno a toccare l’aspetto della sicurezza antincendio più che dal punto di vista gestionale, da quello operativo. Se fino ad oggi infatti eravamo abituati a ragionare “con l’accetta”. Nel senso che suddividevamo il mondo della sicurezza antincendio in due grandi classi. Quello cioè delle attività soggette di cui al D.P.R. 151/11, per cui devono essere seguite le eventuali norme tecniche verticali ove presenti con tanto di presentazione progetto a cura di professionisti antincendio ecc, e quello, invece, delle attività non soggette.

In quest’ultimo caso il riferimento normativo è dato dal D.M. 10.03.1998. Si tratta certamente di un decreto assolutamente importante che detta le misure di sicurezza da adottare in caso di incendio.

Il problema però è che tali indicazioni di prevenzione incendi risultano abbastanza generiche e, talvolta, di difficile applicazione pratica nelle realtà aziendali. Anzi, se ci pensiamo, il numero di attività che non sono soggette al D.P.R. 151/11 è altissimo e, spesso, in tutte queste situazioni si va incontro a difficoltà interpretative e pratiche per riuscire a trovare la quadra.

Proprio per cercare di dare una mano in tal senso e riuscire a fornire uno strumento utile si è pensato a queste due decreti. Iniziamo allora a vedere, almeno a grandi linee, di cosa si tratta.

prevenzione incendi

Il “decreto controlli” – D.M. 01.09.2021

Il decreto in questione dovrebbe entrare in vigore il prossimo 25 settembre. Quindi ormai a brevissimo. Mira a qualificare le attività di manutenzione e controllo periodico di impianti e attrezzature antincendio.

Si prevede che tali attività vadano svolte da tecnici manutentori qualificati. I criteri di tale qualificazione sono indicati nell’Allegato II che stabilisce tutte le competenze tecniche che queste figure devono avere.

Si tratta di un passaggio epocale nella normativa. Infatti, prima di questo decreto, il riferimento in materia era dato da alcune norme tecniche e, tra queste, su tutte, la norma tecnica UNI 9994-2.

Si comprende bene dunque come la novità introdotta sia assolutamente fondamentale. Questo “nuovo” professionista è chiamato ora a rispettare in senso stretto i dettami di un decreto. In questo modo è proprio l’impostazione di base che viene così rivista rispetto al passato.

Il “decreto GSA” – D.M. 02.09.2021. La prevenzione incendi

Questo decreto rappresenta da un lato la più grande novità rispetto al passato. Ciò nel senso che, se per i controlli e per la sicurezza antincendio, comunque vi erano già dei riferimenti normativi. L’introduzione formalizzata di un vero e proprio sistema di gestione della sicurezza antincendio per le attività non soggette rappresenta una novità assoluta.

D’altro canto, a ben vedere, già nel D.M. 10.03.1998 è indicata, tra le righe, l’implementazione di tale sistema quale necessaria misura di prevenzione incendi. Pertanto, anche in questo caso non è possibile ritenere la cosa come una novità assoluta.

Il decreto dovrebbe entrare in vigore il prossimo 4 ottobre 2022. Tratta la gestione della sicurezza antincendio sia in condizioni ordinarie di esercizio che in emergenza.

Sono riviste le attività di informazione e formazione antincendio da fornire ai lavoratori ed anche i casi in cui si rende necessario l’obbligo della redazione del piano di emergenza. A riguardo specifichiamo per ora solo che il piano di emergenza deve sempre essere presente. L’unica differenza è che in certi casi, dovrà proprio essere redatto un documento ad hoc. In altri casi, invece, tali indicazioni potranno essere presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.

Il “decreto Mini Codice” – D.M. 03.09.2021

Il decreto dovrebbe entrare in vigore il prossimo 29 ottobre e riprende il codice di prevenzione incendi indicando i criteri semplificati da seguire per garantire un adeguato livello di sicurezza antincendio in ogni luogo di lavoro classificato a rischio di incendio basso.

Come cambia la prevenzione incendi

Insomma la carne al fuoco sembra essere tanta. Staremo a vedere come evolverà la situazione ed, intanto, vi suggeriamo di registrarvi alla newsletter per essere sempre aggiornati sugli ulteriori approfondimenti!