Procedure standardizzate, ecco i chiarimenti
Abbiamo già introdotto il tema delle procedure standardizzate per portare avanti la redazione del documento di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Proseguiamo nell’analisi e forniamo ora alcuni chiarimenti.
Con decreto interministeriale tra ministero del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell’interno lo scorso 30 novembre 2012. Come previsto dall’art. 6 del D.Lgs n 81/2008, con il supporto della commissione consultiva permanente. Sono state approvate le procedure standardizzate.
L’opportunità offerta dalle procedure standardizzate
Grazie a questo strumento le aziende fino a 50 lavoratori hanno un importante strumento. Il fatto di poter portare avanti il processo di valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate. Come previsto anche dall’art. 29 comma 5 offre sicuramente un grande vantaggio.
Infatti il datore di lavoro movendosi secondo le procedure standardizzate per la valutazione può contare su un “canovaccio” consolidato da cui partire. E’ bene sottolineare che lo strumento in questione non può considerarsi autosufficiente in sé. Bisognerà infatti integrarlo e specializzarlo andando ad adattarlo di volta in volta.
Tuttavia, i suoi vantaggi sono indubbi, soprattutto in relazione alle tante piccole aziende che necessitano, della valutazione dei rischi. In queste aziende infatti spesso non c’è una profonda conoscenza normativa. Però, al contrario, si può fare affidamento su una profonda conoscenza dell’attività lavorativa e sui relativi rischi.
La valutazione dei rischi
Dunque mettendo a disposizione di queste aziende uno strumento adeguato l’idea è proprio quella di colmare il “gap” normativo e consentire a tutti i datori di lavoro due cose. Anzitutto di essere sicuri di garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute per i propri lavoratori.
Questo grazie ad una attenta e completa individuazione dei pericoli presenti in azienda. Nonché valutazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare. Ciò è possibile seguendo il percorso tracciato dalle procedure standardizzate.
In secondo luogo il datore di lavoro potrà essere tranquillo in merito al fatto di aver portato avanti una attività completa. Nel senso che avrà analizzato tutti i vari fattori di rischio presenti e portato avanti tutte le attività conseguenti.
Un altro aspetto molto importante che può avere vantaggi da questo strumento è quello legato alla sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente. Anch’egli infatti collaborando alle misure di prevenzione e potendo contare su un documento funzionale sarà nelle migliori condizioni per poter operare.
Ovviamente ormai è pacifico il fatto che in caso di successive modifiche in azienda sarà necessario procedere all’aggiornamento della valutazione dei rischi. Questo soprattutto vale se si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi che possono variare frequentemente. In queste situazioni lo strumento dato dalle procedure standardizzate può aiutare e semplificare molto la vita de datori di lavoro.
I chiarimenti
Per offrire ulteriore aiuto in merito alle procedure standardizzate sono state fornite anche delle FAQ. Andiamo quindi a vederle e ad analizzarle insieme.
La gran parte dei chiarimenti forniti riguarda il cosiddetto “Modulo 2”. Si tratta della sezione relativa alla individuazione dei pericoli. Il modulo in questione si compone di sei colonne che, nell’odine, riguardano:
- Prima colonna: famiglia di pericoli.
- Seconda colonna: pericoli.
- Colonne tre e quattro: riguardano la presenza o assenza di tali pericoli nella propria azienda.
- La quinta colonna indica i riferimenti normativi con le indicazioni al D.Lgs 81/08 e ad altre eventuali norme di settore.
- L’ultima colonna infine riporta alcuni esempi di incidenti e criticità per ciascun pericolo elencato.
In questo modulo c’è poi una riga “Altro” pensata apposta per dare l’opportunità al datore di lavoro di indicare eventuali altri pericoli non presenti nel modulo. Infatti, come sappiamo, la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro. Dunque, se in azienda ci sono dei pericoli non presenti in questo modulo il datore di lavoro dovrà indicarli.
Riguardo tale modulo andiamo a vedere i vari dubbi interpretativi od operativi che sono sorti col tempo.
E’ necessario modificare il “Modulo 2” delle procedure standardizzate in funzione della specifica azienda?
In merito a questo punto la risposta è: “sicuramente si”. Nello specifico bisognerà compilare le colonne 3 e 4 indicando se il pericolo considerato è presente o meno nella propria azienda.
Eventualmente si potrà modificare la colonna 2 specificando i pericoli presenti nella riga “Altro” e la relativa colonna 3. Chiaramente se fossero presenti più pericoli non indicati nel modulo si andranno ad aggiungere ulteriori righe al modulo in questione.
I riferimenti legislativi presenti nelle procedure standardizzate sono esaustivi?
Ricordiamo a riguardo che le procedure standardizzate sono del 2012. E’ quindi assolutamente ragionevole che tali riferimenti normativi non sono esaustivi. A dire il vero non lo erano nemmeno al tempo … per cui. Ad ogni modo questo non costituisce un problema né, tantomeno, una limitazione.
L’elenco dei pericoli è esaustivo?
Se andiamo a considerare anche la riga “Altro” la risposta è: “si”. Chiaramente però sarà responsabilità del datore di lavoro andare a specializzare e dettagliare tale riga.
Questa dunque assume una importanza grandissima nello strumento a disposizione. Invitiamo dunque tutti i datori di lavoro a porvi grande attenzione.
Perché, per ogni pericolo, è necessario indicare se è presente o meno?
Il motivo della predisposizione di questo modulo nelle procedure standardizzate va ricercato nel D.Lgs 81/08. Questo chiede di andare a valutare tutti i possibili rischi.
Dunque, per dare evidenza del fatto che sono stati individuati tutti i pericoli presenti il modulo chiede in modo esplicito di indicare la presenza o meno di questi. In pratica si tratta quindi di dare evidenza del fatto che il datore di lavoro non ha trascurato alcun possibile pericolo.
Come comportarsi con la colonna 3 di questo “Modulo 2”?
Il dubbio è lecito. Cioè, ci si può chiedere se possa bastare andare a contrassegnare solo i pericoli presenti tra quelli elencati.
La risposta è negativa. Infatti vanno contrassegnati tutti i pericoli presenti. Questo proprio in virtù di quanto indicato nella risposta precedente.
Inoltre, anche perché in fase di valutazione del rischio associato al pericolo specificato. Nel relativo “Modulo 3” si indicheranno le misure attuate necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Chiaramente, in tale modulo, assumendosene la responsabilità, si potrà anche indicare che, sulla base di dati di letteratura. Ovvero di certificati o attestati, se disponibili. Si ritiene che la salute e la sicurezza dei lavoratori sia già garantita.
Rimandiamo alla lettura completa delle FAQ per tutti i dettagli. Potrai scaricarle cliccando sul pulsante di seguito: