Quando parliamo di rischio da videoterminali ci riferiamo a quella parte del D.Lgs 81 che tratta l’argomento. Il Titolo VII attrezzature munite di videoterminali tratta proprio questa tematica ed indica alcune attenzioni da porre a riguardo.
Il rischio da videoterminale
Anzitutto è chiarita la definizione di “videoterminale” e di lavoratore “videoterminalista”. Questi sono i lavoratori addetti all’uso di un videoterminale in modo abituale o sistematico per almeno venti ore settimanali.
In questi casi, dal momento che l’utilizzo di un videoterminale espone il lavoratore a diversi fattori di rischio. Tra questi principalmente ci riferiamo a rischi per la vista e per gli occhi. Nonché possibili posture.
In tali casi, dal momento che l’esposizione a questi fattori di rischio non è trascurabile sarà necessario adottare tutta una serie di misure di prevenzione. Come sempre si tratta di obblighi del datore di lavoro per tutelare i lavoratori contro il rischio da videoterminale.
Come orientarsi
La regola di fondo è sempre la stessa. Tutto parte da una buona e seria valutazione dei rischi. Sarà quindi necessario procedere con una valutazione in tal senso.
Anzitutto occorrerà rilevare se vi sono in azienda lavoratori che possono essere inquadrati come “videoterminalisti”. Fatto questo sarà poi necessario andare a valutare nello specifico le attività svolte e come queste sono portate avanti.
Il riferimento alle “venti ore settimanali” infatti è, come tutti i riferimenti presenti nel testo unico sicurezza sul lavoro, da leggersi integrandolo con il principio di precauzione.
Dunque ogni storia sarà un caso a sé degno di essere valutato e gestito nel modo opportuno.