RSPP significato di “interno”, facciamo chiarezza
Tante volte capita di discutere sul significato del termine RSPP interno. Vediamo insieme di cosa si tratta, quando è previsto ed i chiarimenti che sono arrivati in questi anni.
Come sappiamo il ruolo di RSPP è uno di quei compiti presenti in azienda tanto delicati quanto trascurati. Già, “delicato” perché in realtà si tratta di un ruolo importante. Questa figura, designata dal datore di lavoro, si dovrà occupare di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, non esattamente una “passeggiata”.
“Trascurata” invece perché tante volte il criterio che si segue per la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione è semplice: “quello che costa meno”. Tantissime volte la scelta ricade sul “dirigente” di turno che, non per sua colpa, non capisce nulla di sicurezza. Però svolge l’incarico “a costo zero” per cui va benissimo così!
Il significato di RSPP è in realtà ben più profondi di un mero adempimento normativo. Ovviamente la sicurezza sul lavoro non è un gioco e non si improvvisa nulla come in tutte le cose. Ricoprire il ruolo di RSPP senza averne le competenze potrebbe, in alcuni casi, anche voler dire andare incontro a responsabilità.
RSPP significato e requisiti
Non può essere quini una scelta “affidata al caso” e proprio per cercare di indirizzare nel modo giusto le cose la legge ha fissato dei paletti. Il datore di lavoro può designare RSPP chiunque abbia certi requisiti ben precisi. Quali sono questi requisiti? Anzitutto un RSPP di nuova nomina deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media secondaria.
In seconda battuta deve aver seguito dei percorsi formativi ben precisi. Questi sono stabiliti dall’ accordo stato regioni del 2016 e sono dati dalla frequenza di tre moduli che vanno sotto il nome di “A”, “B” e “C”. Nonché i relativi corsi di aggiornamento. In particolare può non seguire il modulo b se in possesso di alcuni specifici titoli di studio.
La durata del modulo b è di 48 ore più eventuali moduli di specializzazione da 12 o 16 ore in funzione dei settori in cui si opera.
Quando è necessario il RSPP interno
Il RSPP trova il suo significato quale manager della sicurezza con tanti compiti fondamentali. Si interfaccia con tutte le altre figure tra cui il medico competente. Provvede alla stesura del documento di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro. Quello cioè che prende il nome di documento di valutazione dei rischi.
Ancora provvede a individuare i fattori di rischio in ambiente di lavoro, propone il piano formativo e moltissime altre cose. Chiarito dunque che si tratta di un ruolo sicuramente di primo piano.
Passiamo ora a vedere quando è previsto che tale figura sia interna. Il D.Lgs 81/08 all’art. 31 comma 6 indica in modo chiaro questi casi. Ad esempio nelle aziende soggette alla direttiva Seveso, nelle centrali termoelettriche, nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori e così via.
Dunque negli anni si è posto il problema di interpretare bene il significato di RSPP “interno”. A riguardo è stato fornito un chiarimento importante con l’interpello nr. 24 del 2014.
I chiarimenti dati dall’interpello
Si premette anzitutto che l’obiettivo di questa previsione normativa è quello di garantire una presenza assidua e continuativa in azienda. Poi si aggiunge che il significato di RSPP non è funzione del tipo di contratto in essere tra questo e il datore di lavoro.
L’importante è che questa figura deve essere inquadrata appieno nell’organizzazione aziendale. Ancora, deve coordinare un servizio di prevenzione e protezione interno. Chiaramente questo deve essere delle dimensioni adeguate alle necessità dell’azienda.
Altra cosa che si chiede è che il RSPP abbia una profonda e dettagliata conoscenza delle dinamiche aziendali. Insomma questo deve essere un soggetto “inserito” a pieno titolo nella vita quotidiana dell’impresa.
Dunque, in definitiva il significato di “interno” per la figura dell’RSPP. In base a quanto previsto dall’interpello non è da leggere come “dipendente”. Bensì fa riferimento ad un professionista che sia in grado di garantire una presenza ed un impegno adeguato per lo svolgimento della propria attività.
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