sicurezza cantieri

Sicurezza cantieri: protocollo definitivo e linee guida ANCE

L’ANCE continua a “sfornare” documenti utili in materia di sicurezza cantieri per le imprese edili ai tempi dell’emergenza Covid-19.

Dopo la guida cui attenersi in cantiere “ai tempi dell’emergenza Coronavirus“. E’ la volta di un documento di linee guida sulla sicurezza dei lavoratori e sanitaria.

La linea guida deriva dal Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus in Italia negli ambienti di lavoro. Relativo a tutti i settori produttivi ed al Protocollo emanato dal MIT condiviso da Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL.

Le imprese edili, pertanto, adottano il presente Protocollo. Fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia. All’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro. Nonché ferme restando le norme previste dai decreti governativi.

Applicano le misure di precauzione elencate nel documento. Ciò per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Segnaliamo di seguito le parti più interessanti.

Il protocollo in pillole: le indicazioni per la sicurezza sui cantieri

Il documento chiarisce anzitutto gli aspetti seguenti:

  • Si applica anche alle imprese in subappalto e sub affidamento.
  • Prevede le modalità per l’accesso ai cantieri e il rispetto della sicurezza sui cantieri e della salute dei lavoratori.
  • Le operazioni di pulizia e sanificazione dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi, ma anche all’interno dei mezzi d’opera e dei mezzi di trasporto aziendali.
  • Per garantire il rispetto delle distanze, si dovrà coinvolgere il committente in modo da concordare una nuova gestione del lavoro e un nuovo cronoprogramma. Ove queste misure non possano essere adottate, si dovranno sospendere i lavori e salvaguardare l’occupazione con l’utilizzo degli strumenti statali messi a disposizione. L’intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia da coronavirus in corso, fino alla durata della pandemia stessa.

Altre indicazioni

Per quanto riguarda le indicazioni per le imprese fornitrici e sub appaltatrici. Tra cui i produttori di calcestruzzo pre – confezionato. E’ compito del datore di lavoro elaborare una procedura. Anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza.

Tale procedura deve tenere conto dei punti seguenti: l’accesso di fornitori esterni con valutazione di procedure di ingresso. Nonché il transito e l’uscita. E’ bene indicare modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Ciò al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti.

Sempre ai fini della sicurezza nei cantieri se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile.

E’ necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l’eventuale scambio di documenti (privilegiando comunque lo scambio telematico). Se necessaria la vicinanza degli operatori.

Ove possibile, valutare/installare servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno. Prevedere inoltre il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. Garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste.

Informazione

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio degli enti bilaterali di formazione/sicurezza delle costruzioni. I quali adottano strumenti di supporto utili alle imprese.

Informa i lavoratori, con specifiche modalità per i lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana. Sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci.

L’impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori. Nonché con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).

Le informazioni riguardano, tra l’altro, le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore.

Ingresso in azienda e sicurezza sui cantieri

Al personale deve essere misurata la temperatura prima dell’ingresso in cantiere o negli uffici, con le modalità stabilite dal datore di lavoro.

Precauzioni igieniche

Il Protocollo suggerisce i punti in cui installare dispenser di soluzioni idonee, in caso di assenza di acqua e sapone in cantiere (es. all’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.).

Riunioni

Sempre ai fini della sicurezza, in tema vigilanza cantieri. In azienda è necessario:

  • Predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell’accesso degli esterni nei locali dell’impresa.
  • In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza inter personale di almeno 1 metro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza inter personale di un metro come principale misura di contenimento. E’ necessario fornire idonei dispositivi di protezione personali.
    Quali ad esempio mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni.
  • Contingentare l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e le aree fumatori, ove presenti. Prevedere una ventilazione continua dei locali. Nonché un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. Ancora, il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Trasporto merci (protocollo MIT)

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI. Ciò purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori.

Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni preparatorie e conclusive del carico/scarico delle merci. Nonché la presa/consegna dei documenti. Avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti. Ovvero nel rispetto della rigorosa distanza di un metro.

Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo. Salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza. Nonché una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.

Sicurezza cantieri: gestione aziendale

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, solo per il periodo della emergenza dovuta al Covid-19. Le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL. Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working. Ovvero comunque a distanza;

  • Procedere ad una nuova valutazione dei livelli produttivi.
  • Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi e distinti.
  • Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati aiuti statali, anche in deroga. Valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale. Se del caso anche con opportune rotazioni.
  • Utilizzare in via prioritaria gli aiuti statali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro.
  • Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e non. Anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività core dell’azienda. Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse allo svolgimento dei lavori negli specifici cantieri.

Ipotesi di esclusione responsabilità

Le parti si danno atto che le ipotesi che seguono costituiscono una tipizzazione pattizia, in merito alle attività lavorative per la sicurezza nei cantieri.

Nonché della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. In virtù della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione.

Ciò ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c.. Della responsabilità del debitore. Anche in merito alla applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.