Spazio calmo, una misura troppe volte trascurata
Spesso trascurato lo spazio calmo è una di quelle misure di sicurezza che può risultare fondamentale. Vediamo insieme quando è necessario e come realizzarlo.
Il DM 3 agosto 2015, cioè il codice di prevenzione incendi detta le regole da seguire per una corretta gestione dell’ emergenza. Tutte le misure indicate devono essere considerate parte integrante del sistema di sicurezza di qualsiasi azienda. Tra queste spesso si tende a non considerare lo “spazio calmo”.
Lo spazio calmo fa la propria comparsa nel panorama normativo italiano con il DM 09/04/1994 Alberghi. Viene definito come segue
Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo. Dovrà avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.
Questa definizione è stata poi confermata in seguito da successivi decreti quali quelli riguardanti le attività di Pubblico spettacolo o gli uffici.
Dove e quando
Nella progettazione di un edificio è naturale porsi la domanda se uno spazio calmo sia o meno necessario. Il DM 10/03/1998 e la Circolare Prot. n. P880/4122 del 18/08/2006 confermano il principio secondo cui lo spazio calmo.
Piuttosto che l’ascensore antincendio o la semplice possibilità di assistenza all’esodo di personale. Sia da affidare ad una specifica valutazione del rischio.
Dunque la situazione attuale prevede una serie di attività in cui quando ricorrono opportune circostanze lo spazio calmo risulta necessario per rispondere alla normativa antincendio. Mentre invece, in tutte le attività non disciplinate direttamente la valutazione sulla necessità dello spazio calmo deve essere affidata ad una specifica valutazione.
In particolare la Lettera Circolare 18/08/2006, al punto 5.1 pone la questione con la seguente domanda. In un edificio pluripiano in cui le persone con disabilità non possono affrontare in modo autonomo il percorso verticale. Nonché nel quale non sia possibile, con le sole misure gestionali, garantire l’esodo immediato per tutti, esiste uno spazio in cui è possibile attendere in sicurezza l’arrivo dei soccorsi?
Se la risposta fosse “no” la soluzione suggerita è chiaramente quella di realizzare uno spazio calmo. In questa valutazione bisogna tenere presente che una persona su sedia a ruote può affrontare in autonomia soltanto una rampa piana.
Questa permette però di superare solo esili dislivelli. Ciò in quanto se pensiamo agli ascensori antincendio. Il punto 7 del DM 15/09/2015 prevede che in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata ai Vigili del Fuoco ed eventualmente agli addetti al servizio antincendio opportunamente addestrati.
Eliminato il caso banale delle rampe e dell’utilizzo degli ascensori rimangono le sole misure gestionali. Ovvero la presenza di una squadra aziendale che sia addestrata nell’assistere nell’esodo immediato le persone disabili.
Dimensione dello spazio calmo
Lo spazio calmo deve essere in grado di garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi. Per il dimensionamento dei locali il riferimento ufficiale è ancora il DM 236/1989. Questo al punto 8.0.2 riporta gli spazi minimi di manovra per una sedia a ruote.
Caratteristiche costruttive
Lo spazio calmo deve essere un luogo statico. Quindi deve essere protetto da filtro a prova di fumo. Ovvero realizzato all’esterno, su spazio scoperto. Nel caso sia realizzato all’esterno possono essere prese in considerazione le prescrizioni vigenti per le scale esterne.
Se invece è realizzato all’interno dell’edificio è preferibile inserirlo in una scala, meglio se a prova di fumo in modo che con questa condivida il filtro. Le soluzioni sono quindi le seguenti:
- In posizione isolata, protetto da filtro a prova di fumo specifico;
- Su scala protetta, protetto da filtro a prova di fumo specifico;
- Su scala a prova di fumo, condividendone il filtro a prova di fumo.
E’ preferibile che le porte tagliafuoco che permettono l’accesso allo spazio calmo siano dotate di specchiature. In questo modo si consente agli occupanti di vedere ed essere visti. Si diminuisce inoltre anche il senso di panico ed ansia.
Dotazioni da prevedere in uno spazio calmo
Venendo alle attrezzature da impiegare per completare l’ esodo verso luogo sicuro possiamo dire che lo spazio calmo dovrebbe essere dotato di un apparecchio di chiamata di emergenza. Tale che permetta agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza.
Non vi sono indicazioni normative specifiche nemmeno su quale debba essere la consistenza tecnologica dell’apparecchio di chiamata. Esso può essere costituito da un semplice pulsante indirizzato di allarme collegato alla rilevazione fumi la cui centralina, riconosciuto l’indirizzo, restituirà un preciso messaggio ai soccorritori.
E’ inoltre opportuno ripetere tale segnale di presenza in un pannello ottico acustico specifico. Installato sulla via di fuga. Nella immediata adiacenza dell’ingresso dello spazio calmo. Più efficiente può essere la scelta di impiegare per l’ assistenza, in aggiunta a questo pulsante, sistema di comunicazione bidirezionale come un telefono.
Pulsante e telefono devono comunque essere segnalati in modo adeguato con chiari ed evidenti cartelli. Tali cartelli devono riportare anche le indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell’ arrivo dei soccorsi. Non è da trascurare la possibilità di scrivere la segnaletica anche in braille per i non vedenti.
Lo spazio calmo dovrebbe inoltre essere dotato di una minima aerazione che consenta la respirabilità dell’aria. Infine, come qualsiasi altro locale dell’edificio, devono essere presenti i presidi antincendio previsti nella progettazione della sicurezza antincendio.
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