tesserino di riconoscimento

Tesserino di riconoscimento, una panoramica della situazione

Andiamo insieme ad approfondire la questione legata al “tesserino di riconoscimento”. Quali sono le informazioni che devono essere presenti? Quando bisogna utilizzarlo? Scopriamolo insieme!

La norma vigente in relazione al tesserino di riconoscimento

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81, cioè il cosiddetto “testo unico in materia di sicurezza sul lavoro” prevede, in alcune situazioni ben precise, un chiaro obbligo. Cioè che i lavoratori siano muniti di una apposita tessera di riconoscimento.

Infatti l’art 26 comma 8 del D.Lgs 81/08 prevede che i lavoratori dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice siano dotati di un tesserino di riconoscimento. Nel caso in cui non si dia seguito a tale previsione normativa è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che può essere anche molto salata.

Infatti si prevede una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 614,25 € per ogni singolo lavoratore presente in cantiere. Dunque mandare una squadra di 3 operai a svolgere un lavoro in appalto sprovvista di questo tesserino può rivelarsi. Per i poveri datori di lavoro, nella peggiore delle ipotesi. Un vero e proprio salasso.

Quali informazioni devono essere indicate?

I contenuti che deve contenere il tesserino di riconoscimento sono indicati sempre nell’articolo in questione. Si prevede che tale tessera di riconoscimento sia corredata di fotografia. Nonché che contenga le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Tuttavia quanto fin qui indicato fa riferimento solo ad una situazione ben precisa. Infatti l’art. 26 di cui stiamo discutendo va a normare gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera.

Alcuni casi pratici

Vi sono però tutta una serie di altre situazioni in cui si prevede che si svolgano attività in regime di appalto che non sono ricomprese in questa situazione. Due esempi su tutti sono dati dai lavoratori autonomi e dai cantieri edili. Spesso e volentieri infatti capita di vedere in cantiere tanti lavoratori di aziende diverse che operano in regime di appalto o subappalto.

Tra questi poi, i lavoratori autonomi sono probabilmente la maggioranza. Questi infatti, negli ultimi anni soprattutto, sono proliferati come funghi. Per cui è sempre più probabile che si verifichi la situazione in cui in cantiere operino ben più di due o tre lavoratori autonomi.

Premesso il fatto che queste situazioni vanno valutate con grande attenzione dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Infatti il lavoratore autonomo potrebbe essere considerato un po’ come la “mina vagante” del cantiere. Questo nel senso che, in quanto tale, gode di alcuni “benefici” legati alla sua condizione appunto.

Tuttavia sarà necessario fare grande attenzione a tutta una serie di altri aspetti legati alla sicurezza ed allo svolgimento delle lavorazioni. Cioè per evitare incappare in altri tipi di problemi. Dunque esaminiamo insieme queste situazioni.

I lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi devono essere muniti di tessera di riconoscimento. Questo in virtù dell’art. 21 del D.Lgs 81/08. Infatti tale articolo è proprio espressamente pensato per loro.

Non a caso infatti tratta le disposizioni relative a questo tipo di lavoratori. Nello specifico, anche in questo caso, i contenuti del tesserino di riconoscimento sono “quasi” gli stessi di quelli previsti dall’art. 26 comma 8.

Questo nel senso che, l’unica cosa che è prevista in meno sarà chiaramente l’indicazione del datore di lavoro dal momento, appunto, che stiamo parlando di lavoratori autonomi.

Da notare che, anche in questo caso, per il mancato rispetto di tale previsione normativa è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino a 368,56 euro. Ciò secondo l’art. 60 comma 1 lettera b).

Segnaliamo inoltre che questo art. 21 del D.Lgs 81/08 prevede tale disposizione non solo per i lavoratori autonomi che magari operano in cantiere. Più nello specifico si applica ad una ampia platea di persone interessate.

Tra questi i componenti dell’impresa familiare come previsto dall’art. 230-bis del Codice civile. Non solo, i coltivatori diretti del fondo. Ma anche i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

I cantieri edili ed il tesserino di riconoscimento

In relazione ai cantieri edili un altro interessante riferimento normativo relativo anche ai lavoratori autonomi è quello contenuto nell’art. 20 comma 3 del testo unico sicurezza.

E’ bene notare che anzitutto questo articolo si intitola “obblighi dei lavoratori” e, come sappiamo, la definizione stessa di lavoratore è stata rivista con ‘introduzione del D.Lgs 81/08. Infatti è lavoratore qualsiasi lavoratore che svolge una attività nell’ambito di un datore di lavoro. Ciò a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione. Potrebbe infatti trattarsi anche di uno tirocinio non retribuito ecc.

Ebbene, questo articolo al comma 3 prevede una cosa chiara. Cioè che tutti i lavoratori di qualsiasi azienda che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre un tesserino di riconoscimento.

Anche in questo caso, il tesserino deve contenere una fotografia del lavoratore, con le sue generalità e l’indicazione del datore di lavoro.

Si specifica inoltre che l’obbligo in questione vale anche per i lavoratori autonomi. I quali svolgono direttamente la propria attività nello stesso luogo di lavoro. Questi ultimi sono tenuti chiaramente a provvedervi autonomamente.

Il quadro normativo di riferimento

Sempre in merito ai cantieri edili, guardando un po’ più indietro nel tempo, è possibile fare riferimento alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale riferimento normativo ha quale obiettivo il contrasto alle infiltrazioni mafiose nel comparto dei cantieri edili e non in senso specifico la sicurezza sul lavoro.

A riguardo l’art. 5 riguarda proprio gli “addetti nei cantieri”. Tale articolo prevede che il tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs 81, deve contenere. Oltreché gli elementi indicati in tale articolo, anche altre informazioni.

Nello specifico la data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi del permesso. Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, indicata nel precedente paragrafo, deve contenere anche l’indicazione del committente.

Un altro interessante riferimento normativo sulla tematica è dato dalla legge 4 agosto 2006 nr. 248. Il riferimento normativo in questione mirava ad introdurre interventi in materia di entrate e di contrasto al lavoro nero. Tuttavia, già in questa legge era previsto l’uso del tesserino di riconoscimento anche ai fini della sicurezza sul lavoro.

Per fornire dei chiarimenti a riguardo è arrivata poi la circolare esplicatine del 28 settembre 2006 nr. 29. Analizziamo dunque i contenuti salienti di questa circolare.

La circolare nr. 29 del 28 settembre 2006

In merito al tesserino di riconoscimento la circolare analizza l’art 36-bis comma 3 della legge 248/2006 che introduce l’obbligo. In modo espresso per i cantieri edili. Di fornire ai propri lavoratori, da parte del datore di lavoro, una apposita tessera di riconoscimento..

Si precisa, tenendo conto della normativa del tempo. Che il campo di applicazione di tale previsione normativa è da rinvenirsi in relazione a tutte quelle imprese. Le quali svolgono le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs 494/1996. Cioè la normativa che, al tempo, trattava la sicurezza sul lavoro nell’ambito dei cantieri edili.

Lo scopo di questa previsione normativa è quello di riconoscere in modo univoco tutti i lavoratori presenti in cantiere. Questo anche pe poter verificare la regolarità dei rapporti lavorativi. Ciò ai fini anche del provvedimento di sospensione.

In tale circolare infatti viene chiarito quanto ancora oggi in vigore e ripreso dal D.Lgs 81/08. Cioè che, nel caso in cui si riscontri un numero di lavoratori irregolari in quantità superiore al 20 %. In riferimento al totale dei lavoratori. E’ da prevedere la sospensione dell’attività lavorativa.

Ciò con tutte pesanti ripercussioni del caso. Insomma possiamo ben capire che arrivare alla sospensione dell’attività lavorativa porta con sé tutta una serie di gravi conseguenze. Nello specifico, se tale sospensione è dovuto a lavoro “irregolare” si può arrivare anche alla cosiddetta maxi sanzione.

Il registro di cantiere

La circolare in parola chiarisce anche che la norma a cui si riferisce. Quale possibile alternativa, prevede per i datori di lavoro che occupano meno di dieci lavoratori un escamotage.

Cioè il fatto che si possa non utilizzare il tesserino di riconoscimento. Bensì è possibile fare riferimento al registro di cantiere che deve essere custodito presso il luogo di lavoro.

Su quest’ultimo possono essere annotati gli estremi del personale impegnato ogni giorno in cantiere. Riguardo il riferimento numerico la circolare chiarisce che bisogna considerare, in generale, il personale che è in modo stabile in forza all’impresa.

Ciò tenendo conto che per il computo dei lavoratori si dovranno dunque considerare tutti i lavoratori che vengono “di regola” impiegati. Cioè a prescindere dal tipo di rapporto lavorativo in essere. In ciò ricomprendendo anche i lavoratori autonomi.

Tale riferimento ai lavoratori autonomi in questo contesto è da intendersi nella intenzione di voler comprendere anche i lavoratori non subordinati. I quali però comunque hanno un rapporto consolidato nel tempo con l’impresa.

Ad esempio, lavoratori coordinati e a progetto. Per come è formulata la norma. Si comprende anche che l’obbligo di presenza del registro è da intendersi per ciascun cantiere. Dunque l’impresa è tenuta ad avere più registri se impegnata al tempo stesso in più cantieri diversi.

Di contro, se si hanno dei lavori da realizzarsi in momenti diversi, ma sempre nello stesso cantiere. In questo caso si potrà utilizzare sempre lo stesso registro. Bisognerà però avere l’accortezza di evidenziare in modo separato il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.

Altre indicazioni

Inutile dire che, chiaramente, tutte le annotazioni sul registro in questione vanno fatte prima dell’inizio dell’attività lavorativa quotidiana. Dunque non è possibile giustificarsi in alcun modo. Magari aggiungendo delle generalità “a volo” in caso di ispezione.

Dal punto di vista sanzionatorio invece. Qualora non si rispetti la previsione normativa relativa alla tenuta del registro sul luogo di lavoro. Si prevede in capo al datore di lavoro una sanzione analoga a quanto previsto per il mancato uso del tesserino di riconoscimento.

Ciò dal momento che il registro è considerato uno strumento alternativo ed equivalente al tesserino.

Conclusioni

Da quanto fin qui detto dunque possiamo ricavare una regola di carattere generale. Tale regola può essere più o meno la seguente. In tutti i lavori svolti in regime di appalto o subappalto, per qualsiasi tipo di lavoratore, è necessario l’utilizzo del tesserino di riconoscimento.

Come dire, uomo avvisato … torneremo ad occuparci dell’argomento più avanti con ulteriori articoli e dettagli sulla tematica.