Vaccinazione antitetanica lavoratori, mito o realtà?
Vaccinazione antitetanica dei lavoratori, si o no? Con una certa regolarità ci capita di ricevere domande a riguardo nelle situazioni più disparate. Proviamo a vedere meglio insieme come stanno effettivamente le cose.
Infatti spesso la classica richiesta che ci viene fatta è la seguente: “dove sta scritto?”. Cioè ci viene chiesto di indicare dove è previsto nel Testo unico sulla sicurezza l’obbligo di sottoporre a vaccinazione antitetanica alcune classi la lavoratori.
Le fonti normative sulla vaccinazione antitetanica dei lavoratori
In realtà a leggere bene il D.Lgs 81/08 non è indicato da nessuna parte un obbligo esplicito di sottoporsi alla vaccinazione. E’ però classificato, in relazione al rischio biologico, come un agente biologico di “gruppo 2”.
Si tratta cioè di un agente biologico in grado di causare malattie e di propagarsi nella comunità per il quale però, per fortuna, esistono misure profilattiche o terapeutiche efficaci. Dunque con un adeguato trattamento sanitario è possibile sconfiggere la malattia trasmessa da questo agente. Inoltre, come sappiamo, esiste il vaccino.
Il D.Lgs 81/08, d’altro canto, prevede che nel momento in cui ci siano rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure
tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. All’art. 279 del D.Lgs. 81/2008 è riportato quanto segue:
- Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria…
- c. 2 lett. a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente …
- c 5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti. Nonché sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI. Nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
Gli interrogativi aperti…
Proprio su quest’ultimo punto qualcuno potrebbe far presente quindi che non è previsto dalla legge nessun obbligo di vaccinazione antitetanica per i lavoratori. In realtà non è così. Infatti, sebbene nel D.Lgs 81/08 non vi sia questa indicazione. Tale obbligo è rinvenibile in altre norme.
La vaccinazione antitetanica è infatti obbligatoria in accordo a quanto disposto dalla Legge del 5 marzo 1963 nr. 292 per le categorie di lavoratori che si ritenevano al tempo più esposte all’infezione tetanica. In seguito poi questa legge è stata rivista più volte estendendo la platea dei lavoratori interessati.
Norme dirette e indirette in tema di vaccinazione antitetanica dei lavoratori
Ad oggi quindi sono previste norme dirette per la vaccinazione antitetanica dei lavoratori. Quali ad esempio la la legge del 5 marzo 1963, n. 292 o il DM 16 settembre 1972. Ma sono presenti anche norme per così dire “indirette”.
Cioè legate al concetto di “obblighi di tutela dei lavoratori da parte del del Datore di Lavoro” di cui all’Art. 2087 cc e naturalmente il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 che tratta gli agenti biologici.
L’art. 2087 cc dice testualmente che: l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’ impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Inoltre poi c’è anche la Costituzione che all’art. 41 prevede da un lato che l’iniziativa economica privata è libera. D’altro canto però il lavoro non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Il ruolo del medico competente
Nei casi in cui i lavoratori svolgono un’attività lavorativa per cui vige l’obbligo della vaccinazione antitetanica. Il medico competente deve informare il datore di lavoro sull’obbligo della vaccinazione per i lavoratori non vaccinati. Ovvero sul fatto che è necessario richiedere l’effettuazione di una dose supplementare nei casi in cui siano trascorsi più di 10 anni dall’ultima dose somministrata.
Invece nei casi in cui lavoratori non svolgono un’attività lavorativa per la quale i lavoratori sono obbligati ad effettuare la vaccinazione. Però la valutazione dei rischi evidenzia un rischio di infezione da Clostridium Tetani. Il medico competente deve informare il datore di lavoro che tra le misure protettive risulta necessario “mettere a disposizione” dei lavoratori la vaccinazione antitetanica.
Tale attività può essere svolta dal medico competente o dai servizi sanitari. Nel secondo caso descritto si è usato il termine “mettere a disposizione” perché esso è contemplato dalla lettera a), del comma 2 dell’articolo 279 del D.lgs 81/08 già indicato. In questo caso lo stesso articolo, stabilisce che sarà il medico competente ad effettuare la vaccinazione antitetanica.
Nel primo caso invece, la vaccinazione antitetanica dei lavoratori o la somministrazione di una ulteriore dose, è eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie ( ASL).
E’ chiaro che il medico competente può effettuare tale vaccinazione, ma così come stabilito dall’art 10 del DPR 1301/65 deve notificare al Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL di residenza del lavoratore l’avvenuta vaccinazione. Nella notifica, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, è opportuno indicare il nome del vaccino somministrato. Nonché il numero di lotto, la scadenza e la sede dove è stato praticato il vaccino.
Conclusioni
Concludiamo questo articolo dunque chiarendo che la vaccinazione antitetanica dei lavoratori è assolutamente prevista ed in diversi casi obbligatoria. Segnaliamo anche la lettura della sentenza della Cassazione penale sez. IV, 5.2.1991, n.1170 che reca con sé un massima importante. Le misure di sicurezza vanno attuate dal datore di lavoro anche contro la volontà del lavoratore.
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