Verifica impianto di messa a terra: le nuove regole
Nel febbraio scorso il DPR 462/01 che norma la verifica degli impianti di messa a terra è stato modificato dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8. Andiamo a vedere quali sono le novità introdotte.
La conduzione degli impianti
Gli impianti elettrici, per mantenere la loro efficienza nel tempo e rimanere sicuri, hanno bisogno di una periodica verifica e manutenzione. Queste operazioni devono essere eseguite da personale qualificato.
I contenuti tecnici delle verifiche degli impianti sono dettati dalle norme CEI di pertinenza. Queste raggiungono ogni ambito degli impianti elettrici.
Tutte le operazioni di verifica e manutenzione non prevedono speciali leggi o regolamenti abilitativi. Chiunque può eseguire queste operazioni a condizione di dimostrare le capacità al committente. Quest’ultimo dovrà dimostrare, in caso di colpa, dolo o danno grave. Di essere stato previdente, diligente e prudente per non cadere nella “culpa in eligendo“.
A tal fine egli potrà tutelarsi in vari modi. Ad esempio allegando al contratto di manutenzione o alla lettera di incarico professionale per le operazioni di manutenzione e verifica. Speciali attestati, corsi, qualificazioni e titoli di studio dei tecnici verificatori.
Le verifiche periodiche di impianti elettrici ai fini della sicurezza tiene conto esclusivamente degli aspetti legati alla sicurezza delle persone. Nello specifico dai contatti diretti e indiretti. Si sviluppa su due fronti differenti:
- Verifica visiva;
- Verifica strumentale.
Le verifiche visive
Con l’ effettuazione delle verifiche visive ci si preoccupa, oltre che della corrispondenza delle apparecchiature installate alle indicazioni riportate nella dichiarazione di conformità e nel progetto ai sensi del D.M. 37/08. Alla documentazione tecnica di impianto/macchina. Dell’integrità degli involucri per la protezione contro i contatti diretti. All’esatta scelta dei colori e posa di cavi ed apparecchiature.
Ancora, si verifica lo stato delle connessioni. Le zone di rispetto per i bagni. Il giusto coordinamento delle protezioni. L’idoneità dei dispositivi di messa a terra, ed altro ancora.
Le verifiche strumentali
Le verifiche strumentali sono invece orientate alla misurazione con particolari strumenti di alcuni parametri fondamentali. Ad esempio quelli legati alla verifica dell’impianto di messa a terra.
Ambienti particolari come quelli medici o a rischio di esplosione prevedono ulteriori e mirate misure.
Queste verifiche devono essere registrate su un registro da esibire, all’occorrenza, agli organismi di vigilanza. Questi infatti, a vario titolo, possono chiederne visione.
Verifica dell’impianto di messa a terra prevista dal DPR 462/01
Venendo alla verifica in questione. Anzitutto il DPR 462/01 ha abolito i modelli A B C relativi rispettivamente, ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Nonché agli impianti di messa a terra e agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Li ha sostituiti con la “dichiarazione di conformità” rilasciata dall’installatore.
In caso di nuovo impianto, il datore di lavoro deve inviare entro 30 giorni dalla messa in esercizio dello stesso la dichiarazione di conformità ad Inail ed ASL. L’omologazione e la messa in esercizio coincidono con l’emissione da parte della ditta installatrice della “dichiarazione di conformità”.
La attuazione delle verifiche ha una periodicità che varia in funzione del luogo di installazione dell’impianto. Due anni per impianti installati in cantieri, locali medici o luoghi a maggior rischio in caso di incendio. Cinque anni per tutti gli altri impianti.
Il nuovo decreto stabilisce che, laddove vi sia almeno un lavoratore, i datori di lavoro. Al fine di garantire la sicurezza sul lavoro. Devono comunque eseguire regolare manutenzione agli impianti di protezione quali quello di messa a terra. Per tali attività possono essere necessari dispositivi di protezione, come ad esempio nelle cabine elettriche.
Le novità introdotte
Di seguito riassumiamo le modifiche apportate al DPR 461/01 aggiornato con l’art. 7-bis:
- Obbligo per tutti gli Organismi di Ispezione di applicare le tariffe contenute nel tariffario ISPESL 2005 e di corrispondere il 5 % delle tariffe ad INAIL;
- Obbligo per tutti i datori di lavoro di comunicare ad INAIL il nominativo dell’Organismo che hanno incaricato per l’esecuzione delle verifiche.
Sostanzialmente con queste modifiche INAIL fa una sorta di censimento degli impianti elettrici installati nei luoghi di lavoro. Creando così una banca dati nella quale gli organismi dovranno caricare tutte le verifiche fatte dallo scorso 01/01/2020.
Dal 16 luglio 2020 è attivo inoltre il nuovo servizio online per la Comunicazione dell’organismo abilitato (art.7-bis Dpr 462/01). Attraverso questo applicativo può essere comunicato all’INAIL il nominativo dell’Organismo incaricato di eseguire le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra. Il tutto attraverso il sistema informatico CIVA.
Cliccando sui pulsanti di seguito potrai scaricare il tariffario ISPESL del 2005 ed il testo aggiornato del D.P.R. 462/01.